Circolare numero 249 del 3-12-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare impartisce alle sedi provinciali le istruzioni per rilevare, entro il 31 dicembre 1997, le retribuzioni medie provinciali vigenti al 30 ottobre 1997 per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. La rilevazione deve essere svolta con la collaborazione delle organizzazioni sindacali e datoriali, dell'U.P.L.M.O. e dell'I.N.A.I.L., tenendo conto della normativa richiamata, dei contratti collettivi nazionali e integrativi e delle regole particolari per le province con rinnovo o senza rinnovo dei C.I.P.L. Vengono inoltre indicate le esclusioni per i contratti di riallineamento, la modulistica da utilizzare e la documentazione da trasmettere alla Direzione Centrale Contributi entro il 10 gennaio 1998.
Rilevazione delle retribuzioni medie provinciali dei lavoratori agricoli per l'anno 1998
Rilevazione delle retribuzioni medie provinciali dei lavoratori agricoli per il 1998
La circolare fornisce alle sedi provinciali le istruzioni per la rilevazione delle retribuzioni medie provinciali vigenti al 30 ottobre 1997, da utilizzare per le determinazioni riferite all'anno 1998. L'attività va svolta con la collaborazione delle organizzazioni sindacali e datoriali, dell'U.P.L.M.O. e dell'I.N.A.I.L., secondo un quadro normativo e contrattuale articolato.
Finalità e quadro normativo
La rilevazione è eseguita in applicazione del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e dell'art. 3 della L. 8 agosto 1972, n. 457, ed è finalizzata agli effetti previsti da specifiche disposizioni previdenziali. In particolare, i valori rilevati servono per:
- il calcolo delle pensioni degli operai agricoli a tempo determinato, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 488/1968;
- la determinazione del reddito medio dei coloni e mezzadri ai fini delle prestazioni e dei contributi previdenziali per il reinserimento nell'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo 11 agosto 1993, n. 375;
- la determinazione del reddito medio convenzionale per fascia di reddito agrario ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai sensi dell'art. 7 della L. 2 agosto 1990, n. 233.
Restano inoltre riferimento per il calcolo dei contributi dovuti da concedenti per compartecipanti familiari e piccoli coloni e dai coltivatori diretti volontari, ai sensi dell'art. 8 della L. 334/1968.
La circolare precisa che la materia è stata già trattata nella circolare n. 224 del 14 novembre 1997, le cui istruzioni sono richiamate come parte integrante del presente provvedimento.
Incidenza del D.L.vo 16 aprile 1997, n. 146
Dal 1 gennaio 1998 le retribuzioni medie convenzionali determinate per il 1998 non rilevano più, per gli operai agricoli a tempo determinato, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricoli. La circolare distingue due ipotesi:
- per le qualifiche con retribuzioni contrattuali superiori alla retribuzione convenzionale provinciale del 1996, i contributi vanno calcolati sulle retribuzioni effettivamente erogate;
- per le qualifiche per le quali non si è verificato il superamento del salario medio 1996, i contributi per il 1998 restano calcolati sui salari convenzionali determinati per ciascuna provincia nell'anno 1996.
Contratti collettivi e livello di contrattazione
La rilevazione deve tener conto dei contratti collettivi nazionali e integrativi applicabili ai diversi comparti agricoli. Sono richiamati i seguenti contratti nazionali:
- C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti del 19 luglio 1995;
- C.C.N.L. addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 6 marzo 1995;
- C.C.N.L. dipendenti delle cooperative e dei consorzi agrari del 2 marzo 1995;
- C.C.N.L. dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 31 luglio 1994;
- C.C.N.L. aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari del 12 luglio 1995.
Sono inoltre richiamati i contratti integrativi regionali del settore idraulico-forestale e i contratti integrativi provinciali dei settori tradizionale, florovivaistico, cooperativistico e degli ulteriori settori produttivi agricoli presenti nelle singole realtà provinciali.
Ordinamento professionale degli operai agricoli e florovivaisti
Il C.C.N.L. del 2 marzo 1995 ha introdotto modifiche sostanziali all'ordinamento professionale e retributivo degli operai agricoli e florovivaisti. Le precedenti qualifiche sono state sostituite da due aree professionali, con attribuzione alla contrattazione provinciale dell'individuazione delle mansioni, dei profili professionali, dell'inquadramento nelle aree e dei relativi parametri.
Poiché la normativa che attribuisce rilievo alla ricognizione dei salari medi provinciali continua a basarsi sulle qualifiche, nelle province in cui i C.I.P.L. siano stati rinnovati e sia stato applicato il nuovo ordinamento professionale, la rilevazione deve essere condotta sulle qualifiche, ricondurre le aree alle qualifiche preesistenti e riportare nel modello i parametri economici contrattuali con la relativa incidenza. La circolare segnala che i modelli di rilevazione dei settori Tradizionale e Florovivaistico sono stati modificati per facilitare tale operazione.
Retribuzioni contrattuali provinciali e criteri di rilevazione
L'art. 1 del C.C.N.L. riconosce alla contrattazione di secondo livello ampia autonomia in materia retributiva. Di conseguenza, il salario contrattuale provinciale sostituisce, a tutti gli effetti e anche ai fini della rilevazione dei salari medi convenzionali, il salario tabellare nazionale.
Per le province in cui sono stati stipulati i nuovi C.I.P.L., i salari contrattuali provinciali costituiscono quindi le retribuzioni di riferimento per la determinazione dei salari medi provinciali. Nelle province in cui non vi sia stato rinnovo dei C.I.P.L., continua invece ad applicarsi il criterio tradizionale, secondo il quale la rilevazione riguarda i salari tabellari nazionali e le integrazioni provinciali, con l'eventuale applicazione dell'Istituto Vacanza Contrattuale secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa del 7 novembre 1995.
Contratti di riallineamento nel Mezzogiorno
Le S.A.P. del Mezzogiorno non devono considerare, ai fini della rilevazione, le retribuzioni concordate per i programmi di graduale riallineamento retributivo previsti dall'art. 5 della L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'art. 23 della L. 24 giugno 1997, n. 196.
La circolare chiarisce che tali retribuzioni, pur se fissate con accordi provinciali, operano solo nei confronti delle singole aziende che abbiano recepito il programma di riallineamento mediante deposito del relativo verbale. Non avendo applicazione generalizzata ai rapporti di lavoro, non possono incidere sulla rilevazione delle retribuzioni medie oggetto della circolare.
Modulistica da utilizzare
Per la rilevazione vengono inviati con plico separato i modelli:
- 1 RM, per gli operai a tempo determinato;
- 2 RM, per gli operai a tempo indeterminato.
I modelli riguardano i quattro settori più rappresentativi dell'attività agricola produttiva:
- tradizionale;
- florovivaistico;
- idraulico-forestale;
- cooperative.
Per i settori diversi da quelli indicati, i modelli devono essere predisposti dalle SAP. I modelli relativi ai settori idraulico-forestale e cooperative riportano già gli importi prestampati degli elementi costitutivi il salario nazionale, distinti per qualifica e validi sull'intero territorio nazionale. I modelli dei settori tradizionale e florovivaistico, invece, non riportano valori retributivi e devono essere compilati dalle sedi con i livelli contrattuali provinciali risultanti dai C.I.P.L. rinnovati; in mancanza di rinnovo, si utilizzano i valori indicati nella nota 1.
Termini procedurali e documentazione finale
Le operazioni di rilevazione devono essere concluse entro il 31 dicembre 1997. Successivamente, e comunque non oltre il 10 gennaio 1998, le sedi devono trasmettere alla Direzione Centrale Contributi, in Via Chopin n. 49, la seguente documentazione:
- i modelli 1 R.M. e 2 R.M. compilati per ciascun settore di attività, sottoscritti dal funzionario compilatore, dal dirigente della sede e dai rappresentanti dell'U.P.L.M.O., dell'I.N.A.I.L. e delle organizzazioni datoriali e sindacali;
- il verbale della riunione svolta con i rappresentanti indicati;
- una nota illustrativa dei dati retributivi rilevati;
- una copia delle tabelle salariali vigenti al 30 ottobre 1997;
- una copia dei C.I.P.L. rinnovati nel corso dell'anno e relativi ai settori produttivi agricoli operanti nella provincia.
Salari tabellari nazionali richiamati in nota 1
La nota 1 riporta i salari tabellari nazionali da utilizzare per gli operai a tempo determinato e indeterminato nei settori tradizionale e florovivaistico, in caso di mancato rinnovo dei C.I.P.L. Gli importi comprendono paga base, indennità di contingenza, E.D.R., aumenti del CCNL 19 luglio 1995 e terzo elemento, e sono distinti per qualifiche comuni, qualificati, qualificati super, specializzati e specializzati super.
Punti principali
Finalità della rilevazione
Le sedi provinciali devono rilevare le retribuzioni medie provinciali vigenti al 30 ottobre 1997 per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, nei diversi settori dell'attività agricola. La rilevazione serve a determinare i valori di riferimento per l'anno 1998.
Quadro normativo di riferimento
La determinazione delle retribuzioni medie provinciali per il 1998 avviene secondo il D.P.R. n. 488 del 27 aprile 1968 e l'art. 3 della L. n. 457 dell'8 agosto 1972. I valori sono utilizzati ai fini delle pensioni degli operai agricoli a tempo determinato, del reddito medio dei coloni e mezzadri e del reddito medio convenzionale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Restano inoltre rilevanti per i contributi dovuti da concedenti per compartecipanti familiari e piccoli coloni e dai coltivatori diretti volontari.
Effetti del D.L.vo n. 146/1997
Dal 1 gennaio 1998 le retribuzioni medie convenzionali 1998 non hanno rilevanza per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricoli per gli operai a tempo determinato. Per le qualifiche con retribuzioni contrattuali superiori al salario medio provinciale 1996, i contributi sono calcolati sulle retribuzioni effettivamente erogate; per le altre qualifiche si applicano i salari convenzionali provinciali determinati nel 1996.
Contratti collettivi da considerare
La rilevazione deve essere effettuata tenendo conto dei contratti collettivi nazionali per gli operai agricoli e florovivaisti, per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, per i dipendenti delle cooperative e dei consorzi agrari, per i dipendenti dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e per le aziende cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e alimentari. Devono inoltre essere considerati i contratti integrativi regionali del settore idraulico-forestale e i contratti integrativi provinciali dei settori tradizionale, florovivaistico, cooperativistico e degli altri settori produttivi presenti nelle singole province.
Ordinamento professionale degli operai agricoli e florovivaisti
Il C.C.N.L. del 2 marzo 1995 ha introdotto due aree professionali in sostituzione delle precedenti qualifiche. Poiché la normativa di riferimento continua a basarsi sulle qualifiche, nelle province in cui il nuovo ordinamento professionale è già applicato la rilevazione deve essere ricondotta alle qualifiche, traducendo la parametrazione economica delle aree nei precedenti livelli. Le sedi devono riportare nel modello i parametri economici contrattuali e l'incidenza di ciascun parametro nella qualifica.
Retribuzioni contrattuali provinciali
Nei territori in cui sono stati rinnovati i C.I.P.L., il salario contrattuale provinciale sostituisce il salario tabellare nazionale anche ai fini della rilevazione dei salari medi convenzionali. Dove invece non vi è stato rinnovo, continuano ad applicarsi i salari tabellari nazionali, oltre alle eventuali integrazioni provinciali, secondo il criterio tradizionale richiamato dalla circolare.
Contratti di riallineamento
Le S.A.P. del Mezzogiorno non devono considerare le retribuzioni concordate per i programmi di graduale riallineamento retributivo di cui all'art. 5 della L. 608/1996, come modificato dalla L. 196/1997. Tali importi si applicano solo alle singole aziende che abbiano recepito il programma mediante deposito del verbale e non incidono sulla rilevazione generale.
Modulistica e compilazione
Saranno inviati alle sedi i modelli 1 RM e 2 RM per la rilevazione delle retribuzioni degli operai a tempo determinato e indeterminato nei settori Tradizionale, Florovivaistico, Idraulico-forestale e Cooperative. Per i settori diversi, i modelli devono essere predisposti dalle SAP. I modelli dei settori Idraulico-forestale e Cooperative riportano già gli importi del salario nazionale; quelli del Tradizionale e Florovivaistico devono essere compilati con i valori dei C.I.P.L. rinnovati o, in mancanza, con quelli indicati nella nota 1.
Termini e documentazione da trasmettere
Le operazioni di rilevazione devono essere completate entro il 31 dicembre 1997. Entro il 10 gennaio 1998 le sedi devono inviare alla Direzione Centrale Contributi i modelli 1 e 2 R.M. firmati, il verbale della riunione, una nota illustrativa dei dati, una copia delle tabelle salariali vigenti al 30 ottobre 1997 e una copia dei C.I.P.L. rinnovati nell'anno per i settori agricoli della provincia.
Salari tabellari nazionali richiamati
La nota 1 riporta i salari tabellari nazionali da utilizzare in assenza di rinnovo dei C.I.P.L. per gli operai a tempo determinato e indeterminato dei settori Tradizionale e Florovivaistico, con importi distinti per qualifica. Gli importi sono comprensivi di paga base, indennità di contingenza, E.D.R., aumenti del CCNL 19 luglio 1995 e terzo elemento.
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