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Circolare

Circolare numero 42 del 02-12-1997 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare estende l’ambito dei beneficiari della sospensione dei termini contributivi prevista per i soggetti residenti nelle aree colpite dal sisma del 26 settembre 1997, chiarendo che ne possono usufruire anche i lavoratori residenti nelle zone interessate ma dipendenti da imprese non operanti in tali territori. In questo caso la sospensione riguarda solo la quota contributiva a carico del lavoratore. Viene inoltre aggiornato l’elenco dei comuni interessati in Umbria e Marche sulla base dell’ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997 e sono fornite istruzioni operative per la compilazione del mod. 031/R e per la regolarizzazione entro il 2 gennaio 1998, con indicazione del codice causale da utilizzare per evitare sanzioni civili automatiche.

Sospensione dei contributi previdenziali per residenti nei comuni colpiti dal sisma Marche-Umbria del 26/9/1997

Sospensione dei contributi previdenziali per i residenti nelle aree colpite dal sisma Marche-Umbria del 26 settembre 1997

La circolare integra le precedenti disposizioni già illustrate con la circolare n. 39 del 6 novembre 1997 in materia di sospensione di termini e versamenti contributivi in favore dei soggetti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 26/9/97. L’intervento chiarisce l’estensione del beneficio, aggiorna l’elenco dei comuni interessati e detta istruzioni operative per le imprese nella gestione dei contributi sospesi.

Ambito soggettivo della sospensione

La sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali per il periodo 26/9/97-31/12/97 si applica anche ai lavoratori residenti nelle zone colpite dal sisma che siano dipendenti da imprese non operanti nei territori interessati. In questa ipotesi il beneficio non riguarda l’intera contribuzione, ma esclusivamente la quota a carico del lavoratore.

Per accedere all’agevolazione, il lavoratore deve presentare all’impresa presso cui svolge l’attività lavorativa apposita domanda corredata da autocertificazione della residenza nelle zone interessate alla sospensione, secondo la normativa vigente in materia.

Comuni interessati dalla sospensione

Con l’ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997 del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, sono stati individuati ulteriori comuni disastrati oltre quelli già segnalati con la precedente ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Il nuovo elenco dei comuni interessati alla sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali per il periodo 26/9/97-31/12/97 è il seguente:

  • Umbria: Assisi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Preci, Sellano, Spello, Valtopina, Cascia, Monteleone, Norcia, Poggiodomo, Scheggino, Sant’Anatolia di Narco, Vallo di Nera.
  • Marche: Camerino, Fabriano, Fiuminata, Pioraco, Sassoferrato, Sefro, Serravalle del Chienti, Visso.

Istruzioni operative per le imprese

Le imprese non operanti nelle aree interessate dal sisma, che a richiesta del lavoratore residente non effettuano e non versano la sola contribuzione previdenziale a suo carico, devono:

  • quantificare nel quadro A del mod. 031/R l’importo dei contributi sulla base dell’intera aliquota, comprensiva sia della quota a carico del datore di lavoro sia di quella a carico del lavoratore;
  • indicare nel quadro B del medesimo modello il codice "TT", il numero dei lavoratori, il numero delle giornate lavorative, la retribuzione complessiva e l’importo della contribuzione a carico dei lavoratori non versata;
  • detrarre, ai fini del versamento dell’importo contributivo dovuto, le somme a carico dei lavoratori che beneficiano della sospensione.

Regolarizzazione degli importi sospesi

Entro il 2 gennaio 1998 le imprese devono procedere alla regolarizzazione degli importi contributivi sospesi a carico dei lavoratori, presentando un mod. 031/R di variazione. In sede di regolarizzazione occorre:

  • riportare nel quadro B il codice "TT";
  • riportare nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi contributivi relativi al periodo di sospensione, il codice causale "025" in luogo del normale codice "020".

L’indicazione del codice causale "025" è finalizzata a evitare l’automatico aggravio delle sanzioni civili sulle somme tardivamente versate.

Conferma delle istruzioni già fornite

Per i soggetti già individuati dalle precedenti ordinanze ministeriali restano ferme le istruzioni operative già contenute nella circolare n. 39 del 6 novembre 1997.

Punti principali

Estensione dei soggetti beneficiari

La sospensione del pagamento dei contributi di previdenza, riferita al periodo 26/9/97-31/12/97, si applica anche ai lavoratori residenti nelle zone colpite dal sisma pur se dipendenti da imprese non operanti nei territori interessati. In tale ipotesi la sospensione riguarda esclusivamente la quota contributiva a carico del lavoratore.

Adempimento richiesto al lavoratore

Per usufruire dell’agevolazione il lavoratore deve presentare all’impresa presso cui svolge l’attività lavorativa una specifica domanda, con autocertificazione della residenza nelle zone interessate dalla sospensione.

Aggiornamento dei comuni interessati

L’ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997 ha individuato ulteriori comuni disastrati. Il nuovo elenco comprende, per l’Umbria, Assisi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Preci, Sellano, Spello, Valtopina, Cascia, Monteleone, Norcia, Poggiodomo, Scheggino, Sant’Anatolia di Narco e Vallo di Nera; per le Marche, Camerino, Fabriano, Fiuminata, Pioraco, Sassoferrato, Sefro, Serravalle del Chienti e Visso.

Istruzioni operative per le imprese

Le imprese non operanti nelle aree colpite, che non effettuano né versano la sola contribuzione a carico del lavoratore su richiesta del dipendente residente, devono calcolare nel quadro A del mod. 031/R l’importo contributivo sull’intera aliquota, indicare nel quadro B il codice "TT" con numero di lavoratori, giornate lavorative, retribuzione complessiva e importo della contribuzione a carico dei lavoratori non versata, e detrarre dal versamento dovuto le somme sospese a carico dei lavoratori.

Regolarizzazione e codice causale

Entro il 2 gennaio 1998 le imprese devono regolarizzare gli importi contributivi sospesi a carico dei lavoratori presentando un mod. 031/R di variazione. Nel quadro B va riportato il codice "TT" e nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi del periodo di sospensione, deve essere indicato il codice causale "025" in sostituzione del normale codice "020", al fine di evitare l’automatico aggravio delle sanzioni civili sulle somme versate tardivamente.

Conferma delle istruzioni precedenti

Per i soggetti già individuati dalle precedenti ordinanze ministeriali restano valide le istruzioni operative già fornite con la circolare n. 39 del 6 novembre 1997.

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