Circolare numero 250 del 6-12-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni operative per i datori di lavoro agricolo sulle riduzioni contributive previste per territori montani, zone agricole svantaggiate e Mezzogiorno, precisando che le agevolazioni continuano ad applicarsi anche a impiegati, quadri e dirigenti. Vengono indicate le misure percentuali applicabili nei diversi periodi, i limiti temporali, le regioni interessate per il Mezzogiorno e le modalità di compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S, inclusi i codici da utilizzare per conguagli, recuperi di differenze e restituzioni.
Agevolazioni contributive agricole per territori montani, zone svantaggiate e Mezzogiorno
Agevolazioni contributive agricole per territori montani, zone svantaggiate e Mezzogiorno
La circolare fornisce istruzioni operative ai datori di lavoro agricolo sulle riduzioni contributive disciplinate dalle norme richiamate, con particolare attenzione alle modalità di conguaglio nei modelli DM10/2 e DM10/S. Viene chiarito che le agevolazioni continuano ad applicarsi anche al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente, nonché ad alcune contribuzioni versate con il sistema DM per gli operai agricoli a tempo indeterminato di cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti propri.
Territori montani e zone agricole svantaggiate
Per i territori montani, la riduzione contributiva a carico del datore di lavoro è stata elevata al 75% dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997, per poi tornare al 70% dal 1 aprile 1997. Per le zone agricole svantaggiate la riduzione è stata pari al 50% nello stesso primo periodo e torna al 40% dal 1 aprile 1997. La disciplina è ricondotta all’art. 11, comma 27, della L. n. 537/1993, come modificata in riferimento ai periodi indicati.
Modalità di compilazione del DM10/2 per tali benefici
Per il conguaglio dei benefici relativi ai territori montani deve essere utilizzato il codice L194 del quadro D, preceduto dalla dicitura "RID. 70% L. 537/93"; per le zone agricole svantaggiate il codice da usare è L196, con la dicitura "RID. 40% L. 537/93". Poiché dal 1 luglio 1995 non sussiste più la distinzione tra zone del Centro-Nord e del Mezzogiorno ai fini delle zone svantaggiate, il codice L196 deve essere adottato da tutte le aziende e il codice L198 non deve più essere utilizzato, salvo l’accettazione tecnica fino al 31 dicembre 1997 per evitare ricicli nella procedura di acquisizione.
Per il recupero delle differenze a credito relative al periodo 1 ottobre 1996 - 31 marzo 1997 si utilizza il codice V867 con la dicitura "DIFF. ART. 1, c. 51, L. 81/97". Il recupero può essere effettuato con denunce DM10/2 successive all’emanazione delle istruzioni e comunque non oltre quella relativa al mese di gennaio 1998. Se le aziende hanno già conguagliato importi superiori a quelli spettanti, le Sedi devono annullare le note di rettifica emesse dalla procedura di controllo.
Riduzioni contributive nel Mezzogiorno
Per il Mezzogiorno, la riduzione contributiva prevista dall’art. 14, comma 1, della L. n. 64/1986 e successive modificazioni risulta rimodulata come segue: dal 1 ottobre 1996 al 31 dicembre 1996 passa dal 20% al 60%; dal 1 gennaio 1997 al 31 marzo 1997 resta al 60%; dal 1 aprile 1997 al 31 dicembre 1999 scende al 40% dei contributi a carico del datore di lavoro. Dal 1 aprile 1997 le aziende destinatarie del beneficio sono soltanto quelle ubicate in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna; le aziende che in precedenza rientravano nell’ambito del T.U. sugli interventi per il Mezzogiorno ma non sono più comprese in tale elenco restano beneficiarie della fiscalizzazione degli oneri sociali prevista per il centro-nord, pari per le qualifiche impiegatizie a 5,02 punti percentuali.
Modalità di compilazione del DM10/2 per il Mezzogiorno
Per il conguaglio dei benefici spettanti nelle regioni ammesse deve essere usato il codice V860 del quadro D, con la dicitura "RID. ART. 1, c.50, L. 81/97". Per le aziende che hanno diritto alla fiscalizzazione prevista per il centro-nord il codice è S201. Il recupero delle differenze a credito spettanti dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997 e dal 1 aprile 1997, limitatamente alle aziende delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, va effettuato con il codice V866 e la dicitura "DIFF. ART. 1, c. 50 L 81/97".
Per il recupero delle aliquote di fiscalizzazione spettanti dal 1 aprile 1997 devono essere utilizzati i codici R153 (Rec.TBC) e R154 (Rec.ENAOLI). Le eventuali somme già conguagliate a titolo di riduzioni per il Mezzogiorno vanno restituite con il codice M144 del quadro B-C. Anche per queste partite la regolarizzazione può essere effettuata con denunce successive, ma non oltre quella relativa a gennaio 1998; se i benefici sono già stati conguagliati correttamente, le Sedi devono definire le note di rettifica emesse.
Modalità di compilazione del DM10/S e rimborsi
Le riduzioni contributive previste ai punti precedenti, quando incidono sui contributi sanitari, devono essere portate in detrazione dall’importo dei contributi sanitari dovuti, sia per i periodi correnti sia per quelli arretrati. Nella denuncia riepilogativa annuale DM10/S-R l’importo va riportato nel quadro D, alla riga contrassegnata dal codice 61.
Se, per effetto del conguaglio, il saldo a credito dell’azienda risulta superiore ai contributi sanitari da versare, il rimborso delle differenze spettanti deve essere richiesto con la procedura delle regolarizzazioni DM10/V.
Punti principali
Ambito soggettivo delle istruzioni
Le istruzioni riguardano i datori di lavoro agricolo per i lavoratori i cui contributi sono versati con mod. DM10. Le agevolazioni si applicano anche al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente; inoltre, con il sistema DM sono versati i contributi CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri.
Riduzioni contributive per territori montani e zone agricole svantaggiate
Per i territori montani la riduzione passa dal 70% al 75% dei contributi a carico del datore di lavoro dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997, per poi tornare al 70% dal 1 aprile 1997. Per le zone agricole svantaggiate la riduzione passa dal 40% al 50% nello stesso primo periodo e torna al 40% dal 1 aprile 1997. Sono richiamate le norme dell’art. 9 del DPR n. 601/1973 e dell’art. 15 della L. n. 384/1977, in relazione all’art. 11, comma 27, della L. n. 537/1993.
Compilazione DM10/2 per territori montani e zone svantaggiate
Per il conguaglio dei benefici per i territori montani va usato il codice del quadro D L194 preceduto dalla dicitura "RID. 70% L. 537/93"; per le zone agricole svantaggiate il codice è L196 con la dicitura "RID. 40% L. 537/93". Per il recupero delle differenze a credito spettanti dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997 si utilizza il codice V867 con la dicitura "DIFF. ART. 1, c. 51, L. 81/97". Il recupero può essere effettuato con denunce successive e comunque non oltre quella relativa a gennaio 1998; le Sedi annullano le note di rettifica già emesse in caso di conguaglio corretto.
Riduzioni contributive nel Mezzogiorno
Le riduzioni per il Mezzogiorno, disciplinate dall’art. 14, comma 1, della L. n. 64/1986, sono così fissate: dal 1 ottobre 1996 al 31 dicembre 1996 la riduzione sale dal 20% al 60%; dal 1 gennaio 1997 al 31 marzo 1997 spetta nella misura del 60%; dal 1 aprile 1997 al 31 dicembre 1999 spetta nella misura del 40%. Dal 1 aprile 1997 ne beneficiano soltanto le aziende ubicate in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna; le altre aziende già rientranti nel precedente perimetro restano ammesse alla fiscalizzazione degli oneri sociali prevista per il centro-nord.
Compilazione DM10/2 per il Mezzogiorno
Per il conguaglio dei benefici nel Mezzogiorno si usa il codice V860 con dicitura "RID. ART. 1, c.50, L. 81/97"; per la fiscalizzazione prevista per il centro-nord il codice è S201. Per il recupero delle differenze a credito spettanti dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997 e dal 1 aprile 1997, per le aziende delle regioni interessate, si usa V866 con la dicitura "DIFF. ART. 1, c. 50 L 81/97". Per il recupero delle aliquote di fiscalizzazione dal 1 aprile 1997 si usano i codici R153 (Rec.TBC) e R154 (Rec.ENAOLI). Eventuali somme conguagliate a titolo di riduzioni per il Mezzogiorno vanno restituite con il codice M144; anche qui la sistemazione delle partite può avvenire con denunce successive e comunque non oltre gennaio 1998.
Compilazione DM10/S e gestione dei rimborsi
L’importo delle riduzioni contributive sui contributi sanitari, sia correnti sia arretrati, deve essere portato in detrazione dai contributi sanitari dovuti. Nella denuncia riepilogativa annuale DM10/S-R tali importi vanno indicati nel quadro D alla riga con codice 61. Se il saldo a credito dell’azienda supera l’importo dei contributi sanitari da versare, il rimborso delle differenze deve essere richiesto con la procedura delle regolarizzazioni DM10/V.
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