Circolare numero 242 del 28-11-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per il settore agricolo, le prestazioni temporanee devono essere calcolate utilizzando i salari medi convenzionali rilevati nel 1995 e fissati con i decreti ministeriali del 1° luglio 1996. In conseguenza di tale interpretazione, le sedi devono procedere al riesame d’ufficio delle liquidazioni già effettuate per la disoccupazione agricola 1996 e alla riliquidazione delle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi per operai agricoli a tempo determinato relative a eventi indennizzabili nei periodi di paga del 1996 e 1997. Lo stesso importo viene indicato come parametro anche per il 1998, salvo diverse istruzioni future. Viene inoltre segnalata l’attivazione di una procedura automatizzata per agevolare il riesame delle domande di disoccupazione agricola 1996.
Salari medi convenzionali agricoli per il calcolo delle prestazioni temporanee 1996-1998 e riesame delle liquidazioni
Salari medi convenzionali agricoli per le prestazioni temporanee
La circolare interviene sul criterio di calcolo delle prestazioni temporanee nel settore agricolo, a seguito dell’interpretazione fornita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito all’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il documento precisa quali retribuzioni convenzionali devono essere assunte a base per le liquidazioni relative al 1996 e agli anni successivi, con conseguente necessità di riesaminare e ricalcolare alcune prestazioni già liquidate.
Quadro normativo e interpretazione applicativa
La legge n. 549/1995 ha stabilito che, nel settore agricolo, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995. In attuazione di tale previsione, la circolare n. 53 del 7 marzo 1996 aveva disposto che, dall’anno 1996, le prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza) fossero liquidate sulla base delle retribuzioni medie convenzionali valide per il 1995, fissate con decreti ministeriali dell’1 giugno 1995.
Successivamente, il Ministero ha chiarito che l’art. 2, comma 17, deve essere interpretato nel senso che, per le prestazioni temporanee relative all’anno 1996 e successivi, il salario medio convenzionale da utilizzare è quello rilevato nel 1995 e determinato con i decreti ministeriali del 1° luglio 1996, pubblicati nella G.U. n. 161 dell’11 luglio 1996, come da tabella allegata.
Riesame delle prestazioni di disoccupazione agricola
Alla luce del nuovo chiarimento interpretativo, le sedi devono procedere al riesame d’ufficio delle liquidazioni già effettuate a titolo di disoccupazione agricola nei confronti degli aventi diritto. La circolare precisa che le operazioni di liquidazione delle domande per il 1996 si sono appena concluse e che sarà predisposta quanto prima una procedura automatizzata per facilitare il riesame amministrativo.
Prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi
Le prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi dovute agli operai agricoli a tempo determinato, per eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga compresi negli anni 1996 e 1997, devono essere calcolate applicando le retribuzioni convenzionali fissate con i decreti ministeriali del 1° luglio 1996.
Le prestazioni già erogate con criteri differenti devono essere riliquidate, nel rispetto della normativa vigente, mediante l’apposita procedura di pagamento diretto PGM. 3900, richiamata dalla circolare n. 883 EAD - n. 134411 AGO del 15 novembre 1983.
Riferimento per il 1998
La circolare stabilisce inoltre che il medesimo importo convenzionale sarà preso a riferimento anche per le prestazioni del 1998, salvo diverse successive indicazioni, sulle quali viene espressa riserva.
Indicazioni operative finali
Il documento si conclude con il richiamo all’allegato contenente le tabelle delle retribuzioni convenzionali, reperibile sul supporto cartaceo o nella G.U. n. 161 dell’11 luglio 1996. Le sedi sono pertanto tenute ad adeguare le liquidazioni e a procedere ai necessari ricalcoli secondo i nuovi parametri indicati.
Punti principali
Quadro normativo e chiarimento interpretativo
La legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 17, ha stabilito che nel settore agricolo, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che tale previsione va intesa nel senso che, per le prestazioni temporanee relative all’anno 1996 e successivi, devono essere assunti i salari medi convenzionali rilevati nel 1995 e fissati con decreti ministeriali del 1° luglio 1996, pubblicati in G.U. n. 161 dell’11 luglio 1996.
Disoccupazione agricola 1996
Le liquidazioni delle prestazioni di disoccupazione agricola già effettuate devono essere riesaminate d’ufficio nei confronti degli aventi diritto, alla luce delle nuove retribuzioni convenzionali da applicare. Poiché si sono appena concluse le operazioni di liquidazione delle domande relative al 1996, verrà predisposta al più presto una procedura automatizzata per agevolare le operazioni di riesame da parte delle sedi.
Malattia, maternità e tubercolosi per operai agricoli
Le prestazioni economiche di malattia, maternità e per tubercolosi, limitatamente ai primi 180 giorni di assistenza, dovute agli operai agricoli a tempo determinato per eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga inclusi negli anni 1996 e 1997, devono essere rapportate alle retribuzioni convenzionali determinate con i decreti ministeriali del 1° luglio 1996. Le prestazioni già erogate sulla base delle precedenti misure devono essere riliquidate nel rispetto di tutta la disciplina vigente, utilizzando l’apposita procedura di pagamento diretto (PGM. 3900).
Estensione del criterio al 1998
Lo stesso importo convenzionale viene indicato come riferimento anche per le prestazioni del 1998, fino a eventuali diverse indicazioni future, espressamente riservate dalla circolare.
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