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Circolare

Circolare numero 248 del 1-12-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula, il 16 ottobre 1997, della convenzione tra INPS e USPPI-Agricoltura per la trattenuta e il versamento delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 852/1973. Vengono richiamati i requisiti della delega, le modalità di trattenuta e di riversamento, le regole sui rimborsi delle spese di esazione, i conti contabili istituiti e la decorrenza/validità dell’accordo.

Riscossione INPS delle quote associative USPPI-Agricoltura sulle indennità di disoccupazione agricola

Riscossione delle quote associative USPPI-Agricoltura sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Federazione Nazionale Agricoltura dell’USPPI-Agricoltura per la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative dovute dagli iscritti. L’accordo è inquadrato nell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e si applica secondo criteri e modalità definiti nella convenzione allegata.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il diritto alla trattenuta riguarda i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37. La delega è riferita ai contributi associativi dell’organizzazione stipulante, identificata operativamente come USPPI-Agricoltura.

Requisiti della delega e verifiche degli uffici

La delega, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere:

  • sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
  • recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante;
  • essere firmata dal rappresentante dell’Associazione.

Le SAP sono tenute a verificare la presenza e la regolarità di tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti nel testo del modulo Prest-Agr.21T.P. La circolare precisa inoltre che, nella delega per le trattenute sindacali allegata alla domanda di disoccupazione agricola, la Federazione deve essere indicata con la sigla USPPI-Agricoltura.

Decorrenza, presentazione e durata della delega

La delega deve essere presentata insieme alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale e produce effetto in occasione del pagamento della prestazione richiesta. Essa si intende concessa irrevocabilmente per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. Le deleghe che pervengono successivamente alla domanda non devono essere considerate dall’INPS.

Trattenuta, versamento e flussi informativi

L’INPS versa all’USPPI-Agricoltura l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, al netto:

  • delle spese di cui all’art. 7;
  • delle eventuali trattenute già versate e non dovute.

I versamenti devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di pagamento. Per le liquidazioni effettuate tramite sottosistema di elaborazione periferica tale termine deve essere rispettato con particolare cura; per le altre procedure i versamenti vanno effettuati a congrui intervalli. L’Istituto deve inoltre trasmettere all’Associazione nastri magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune, contenenti i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto.

Nel caso di trattenute già versate e non dovute, qualora il recupero non sia possibile con le modalità ordinarie, l’USPPI-Agricoltura si impegna a rimborsare le somme a semplice richiesta dell’INPS. Se la trattenuta sindacale è stata erroneamente attribuita a un’organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le organizzazioni interessate devono essere definiti direttamente tra le stesse.

Aspetti contabili e conti istituiti

Ai fini della contabilizzazione sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 29/59: imputazione dei contributi sindacali di pertinenza dell’USPPI-Agricoltura trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
  • GPA 18/59: rilevazione del debito verso l’USPPI-Agricoltura, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi e all’IVA sul rimborso devono essere imputati, rispettivamente, ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25. Il saldo del conto GPA 18/59 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Spese di esazione

Le spese da rimborsare all’Istituto per il servizio di esazione sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Per il 1997 la somma dovuta per ciascuna quota associativa trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola è pari a L. 937,05.

Validità della convenzione e disciplina di rinnovo

La convenzione è efficace dalla data di stipula, ma la sua pratica attuazione decorre dai pagamenti delle prestazioni di disoccupazione relative all’anno 1998, con competenza 1997. L’accordo ha validità fino al 31 dicembre 1998 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno. È inoltre prevista la possibilità di revisione su richiesta di una delle parti, qualora emergano esigenze di aggiunte o modifiche.

Responsabilità e oneri contrattuali

L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. L’Associazione stipulante deve rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione dell’accordo. Tutti gli oneri e le spese, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono posti a carico dell’organizzazione sindacale stipulante.

Punti principali

Stipula della convenzione e ambito

Il Presidente INPS, autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1331 del 30 settembre 1997, ha sottoscritto con la Federazione Nazionale Agricoltura dell’USPPI-Agricoltura una convenzione per la riscossione, da parte dell’Istituto, delle quote associative dovute dagli iscritti e trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo si inserisce nel quadro dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.

Requisiti della delega e controlli

La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo, recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante. Le SAP devono verificare che siano rispettati tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti nel testo del modulo Prest-Agr.21T.P. Nella delega riportata nella domanda di disoccupazione agricola l’organizzazione è indicata con la sigla USPPI-Agricoltura.

Modalità di trattenuta e versamento

La trattenuta riguarda le indennità di disoccupazione agricola e si riferisce ai contributi associativi spettanti all’USPPI-Agricoltura. L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate nei singoli mesi, al netto delle spese di esazione e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello del pagamento della prestazione e sono effettuati mediante bonifico bancario al conto corrente indicato dalla Segreteria Nazionale USPPI-Agricoltura.

Conti contabili istituiti

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 29/59, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 18/59, per il debito verso l’USPPI-Agricoltura, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42. Gli importi relativi al rimborso delle spese di esazione e all’IVA sul rimborso sono imputati ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25.

Spese di esazione e importo 1997

Le spese da rimborsare all’Istituto per il servizio di esazione sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Per l’anno 1997, per ciascuna quota associativa trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, è dovuta la somma di L. 937,05.

Validità dell’accordo e decorrenza

L’accordo è impegnativo dalla data di stipula, ma la pratica attuazione inizia con il pagamento delle prestazioni di disoccupazione relative all’anno 1998 (competenza 1997). La validità è fissata fino al 31 dicembre 1998, con rinnovo tacito di anno in anno salvo disdetta entro il 30 giugno mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Responsabilità e oneri

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. L’Associazione stipulante deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute in caso di eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione dell’accordo. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono a carico dell’Organizzazione sindacale.

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