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Circolare

Circolare numero 243 del 28-11-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l’indennità di turno prevista dalla contrattazione collettiva del settore delle aziende private del gas, per le sue modalità di corresponsione, presenta i caratteri della fissità e della continuità e quindi rientra tra le indennità fisse mensili a carattere continuativo soggette a contribuzione ai sensi dell’art. 10 della legge 6.12.1971, n. 1084. Dopo un precedente orientamento giurisprudenziale contrario, si richiama una successiva sentenza della Cassazione che ne ha riconosciuto l’inclusione nella base retributiva pensionabile e imponibile. Le Sedi sono invitate a richiedere la contribuzione alle aziende del settore e ad attivare il recupero anche per i periodi pregressi, nel rispetto dei termini prescrizionali indicati in precedenti circolari.

Indennità di turno nel settore delle aziende private del gas: imponibilità contributiva

Indennità di turno nel settore gas e imponibilità contributiva

La circolare affronta il trattamento contributivo dell’indennità di turno prevista dalla contrattazione collettiva delle aziende private del gas. Alla luce delle modalità di corresponsione dell’emolumento, l’Istituto conclude che l’indennità ha natura fissa e continuativa e deve quindi essere assoggettata a contribuzione ai sensi dell’art. 10 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084.

Quadro normativo

L’art. 10 della legge n. 1084/1971 include nella retribuzione globale mensile da assoggettare a contribuzione le eventuali indennità fisse mensili a carattere continuativo. La circolare si colloca in questo perimetro interpretativo per verificare se l’indennità di turno del settore gas abbia i requisiti richiesti dalla norma.

Disciplina collettiva dell’indennità

La contrattazione collettiva del settore distingue tra:

  • turni che comportano una prestazione sia notturna sia diurna;
  • turni esclusivamente con prestazione diurna.

Ai lavoratori addetti a entrambe le tipologie è riconosciuta un’indennità di turno commisurata a una maggiorazione percentuale differenziata, calcolata sulla retribuzione complessiva oraria del lavoratore interessato. La circolare evidenzia inoltre che il diritto all’indennità è garantito anche al lavoratore che non partecipi più ai turni, purché abbia compiuto 55 anni di età o abbia maturato un determinato numero di anni di lavoro in turno ed sia utilizzato in attività non richiedenti il turno.

Evoluzione delle valutazioni giurisprudenziali

Nel tempo la questione ha dato luogo a valutazioni divergenti. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 190 dell’11 gennaio 1983, aveva escluso il carattere di continuità dell’emolumento e, conseguentemente, la sua imponibilità contributiva. A seguito di tale pronuncia, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 6 del 20 gennaio 1984, aveva esteso il medesimo criterio a tutte le aziende del settore.

Successivamente, però, la Suprema Corte, con sentenza n. 8506 del 19 ottobre 1994, tenuto conto dell’impianto contrattuale, ha affermato l’inclusione dell’indennità tra gli elementi utili per la determinazione della base retributiva pensionabile e quindi imponibile. Il caso esaminato dalla sentenza riguardava la vedova di un dipendente che era stato adibito fino al pensionamento ad attività comportanti turni.

Conclusione operativa e recupero della contribuzione

Sulla base della disciplina contrattuale e della giurisprudenza più recente, la circolare ritiene che nelle modalità di corresponsione dell’indennità siano presenti sia il carattere della fissità sia quello della continuità. Ne deriva che l’emolumento rientra nella previsione dell’art. 10 della legge n. 1084/1971 e va quindi assoggettato a contribuzione.

Le Sedi sono pertanto invitate:

  • a esigere la contribuzione dalle aziende del settore;
  • a porre in essere tutte le iniziative rivolte al recupero della contribuzione dovuta;
  • a procedere anche per i periodi pregressi.

Per i termini prescrizionali la circolare rinvia a quanto stabilito dalle circolari n. 262 del 13 ottobre 1995 e n. 18 del 22 gennaio 1996.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

L’art. 10 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084 include nella retribuzione globale mensile da assoggettare a contribuzione anche le "eventuali indennità fisse mensili a carattere continuativo". La circolare richiama tale disposizione per verificare se l’indennità di turno del settore gas vi rientri.

Disciplina contrattuale dell’indennità di turno

La contrattazione collettiva del settore delle aziende private del gas distingue tra turni con prestazione sia notturna sia diurna e turni esclusivamente diurni. Ai lavoratori addetti a entrambe le tipologie è riconosciuta un’indennità di turno calcolata con una maggiorazione percentuale differenziata sulla retribuzione complessiva oraria. Inoltre, l’indennità è mantenuta anche a chi, pur avendo compiuto 55 anni o maturato un determinato numero di anni di lavoro in turno, venga adibito ad attività non richiedenti il turno.

Evoluzione giurisprudenziale e amministrativa

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 190 dell’11 gennaio 1983, aveva escluso il carattere di continuità dell’emolumento e quindi la sua imponibilità contributiva. In conseguenza di tale orientamento, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 6 del 20 gennaio 1984, aveva esteso tale criterio a tutte le aziende del settore. Successivamente, però, la Cassazione con sentenza n. 8506 del 19 ottobre 1994, valutato l’impianto contrattuale, ha riconosciuto l’indennità come elemento utile ai fini della base retributiva pensionabile e quindi imponibile.

Conclusione sulla natura imponibile

Considerando che le modalità di corresponsione dell’indennità presentano sia il carattere della fissità sia quello della continuità, la circolare conclude che essa rientra nella previsione dell’art. 10 della legge n. 1084/1971 e deve quindi essere assoggettata a contribuzione.

Istruzioni alle sedi e recupero contributivo

Le Sedi vengono invitate a richiedere la contribuzione alle aziende del settore e a porre in essere tutte le iniziative necessarie per il recupero della contribuzione dovuta, anche per i periodi pregressi. Per i termini prescrizionali si rinvia alle circolari n. 262 del 13 ottobre 1995 e n. 18 del 22 gennaio 1996.

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