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Circolare

Circolare numero 247 del 29-11-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il calcolo della retribuzione imponibile e le modalità di esposizione nel modello DM10/2 per i soci lavoratori a tempo parziale delle cooperative che versano contributi su retribuzioni convenzionali. Fornisce inoltre chiarimenti su stipula e trasformazione del contratto part-time, sul lavoro supplementare e sull’esclusione del contributo aggiuntivo per il lavoro straordinario in presenza di retribuzioni convenzionali. Sono richiamati i criteri distinti per contributi minori, IVS e cooperative operanti in specifiche aree territoriali o settori.

Adempimenti contributivi per i soci lavoratori part-time di cooperative

Adempimenti contributivi per i soci lavoratori part-time di cooperative

La circolare interviene sui criteri di determinazione della retribuzione imponibile e sugli adempimenti contributivi relativi ai soci lavoratori a tempo parziale delle cooperative, con particolare riguardo alle cooperative che versano i contributi su retribuzioni convenzionali. Vengono inoltre forniti chiarimenti in materia di contratto part-time, lavoro supplementare e contributo aggiuntivo per il lavoro straordinario.

Individuazione della retribuzione imponibile

Il documento recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro in merito alla modalità di calcolo della base imponibile contributiva per i soci part-time di cooperative soggette a retribuzione convenzionale. La retribuzione oraria da assumere a base del calcolo si ottiene moltiplicando il salario convenzionale giornaliero per il periodo medio di occupazione mensile, rapportato all’orario contrattuale mensile, e quindi per l’orario effettivo previsto nel rapporto a tempo parziale, sia esso orizzontale o verticale.

La circolare distingue tre ipotesi operative:

  • contribuzioni "minori", per le quali si applica il criterio del punto 1;
  • versamento dei contributi IVS ex art. 6, comma 1, DPR 602/1970, basato sulla retribuzione imponibile mensile rapportata all’orario contrattuale;
  • versamento dei contributi IVS sulle retribuzioni effettive, nel rispetto del minimale vigente ex art. 7 della legge n. 638/1983, ragguagliato ad ore ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 389/1989.

Per il 1997 viene richiamato il minimale giornaliero di lire 65.175. Per le cooperative operanti nei territori del Mezzogiorno e in Basilicata e Campania si applicano, rispettivamente, periodi medi di occupazione mensile pari a 16 e 14 giorni, entro i relativi limiti massimi; il riferimento va fatto a tali periodi medi, unitamente alle ore effettivamente lavorate nelle diverse giornate.

Per le cooperative del settore pesca disciplinate dalla legge n. 250/1958 la circolare rinvia a successive istruzioni, perché sono ancora in corso approfondimenti ministeriali.

Compilazione del modello DM10/2

La circolare detta istruzioni operative per la compilazione del modello DM10/2.

Per le cooperative che applicano per tutte le contribuzioni la retribuzione convenzionale ex art. 4 DPR 602/1970, nei quadri B-C devono essere indicati i dati dei soci lavoratori part-time con più di 77 ore mensili mediante i codici qualifica previsti; per i lavoratori con meno di 78 ore mensili devono essere utilizzati i codici "100P" e "200P" per operai e impiegati. Nelle apposite caselle devono essere indicati il numero dei dipendenti, le ore (da riportare nella casella "numero giornate") e l’ammontare delle retribuzioni imponibili calcolate secondo i criteri indicati dalla circolare. Su tali retribuzioni vanno calcolate tutte le contribuzioni previdenziali e assistenziali da esporre nella casella "somme a debito del datore di lavoro".

Per le cooperative che versano la contribuzione pensionistica IVS sulle retribuzioni fissate con decreto ministeriale ex art. 6, comma 1, DPR 602/1970, nonché per quelle che versano l’IVS sulle retribuzioni effettive ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6, i dati dei soci part-time devono essere esposti con gli stessi codici qualifica. In questo caso vanno indicati il numero di dipendenti, le ore e l’ammontare delle retribuzioni imponibili IVS (FPLD, Asili Nido e 0,20 per assistenza malattia pensionati). Su tali importi si calcolano tutte le contribuzioni previdenziali e assistenziali da indicare in "somme a debito del datore di lavoro".

Inoltre, la differenza tra la retribuzione imponibile IVS, effettiva o da decreto ministeriale, e la retribuzione convenzionale ex art. 4 deve essere assoggettata alle contribuzioni diverse dall’IVS. Tale importo, relativo alla maggior contribuzione in corrispondenza dei codici qualifica dei part-time, deve essere indicato nel quadro D con il codice di nuova istituzione "R350", preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. P.T.". La circolare precisa che in tale importo rientra, nei casi previsti dall’art. 27, comma 2-quater, della legge n. 30/1997, anche la differenza di aliquote già destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee e trasferite al FPLD, che continua ad applicarsi sulle retribuzioni convenzionali entro i limiti temporali di legge.

Per i lavoratori soci occupati a tempo pieno restano ferme le modalità ordinarie di compilazione dei quadri B-C, compreso il recupero delle differenze di aliquote trasferite al FPLD, da indicare con i codici "R200" e "R250". Infine, per la contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale restano invariate le modalità di compilazione del mod. DM10/S.

Contratto part-time: forma scritta e trasformazione

La circolare richiama l’art. 5, commi 2 e 10, della legge n. 863/1984. Per i lavoratori in generale, il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e deve contenere l’indicazione delle mansioni e della distribuzione dell’orario; una copia deve essere trasmessa entro 30 giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro.

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto e convalidato dall’Ufficio provinciale del lavoro.

Per i soci delle cooperative di lavoro, il Ministero ha precisato che tali atti possono essere sostituiti:

  • dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dall’interessato;
  • oppure da una lettera di comunicazione della delibera da parte del legale rappresentante della cooperativa, anch’essa sottoscritta dal socio.

Questi documenti devono comunque rispettare il requisito della forma scritta, contenere le indicazioni sulle mansioni e sulla distribuzione dell’orario ed essere trasmessi alla Direzione provinciale del lavoro.

Lavoro supplementare

In tema di lavoro supplementare, la circolare richiama il divieto di svolgimento di attività supplementare rispetto a quella concordata, salvo diversa previsione dei contratti collettivi per specifiche esigenze organizzative di settore o aziendali.

Il chiarimento ministeriale precisa che la deroga al divieto legale può essere introdotta solo dalla contrattazione collettiva, con riferimento a esigenze organizzative specifiche del settore e, in particolare, a quelle più ravvicinate dell’azienda interessata. Non è invece sufficiente:

  • un regolamento specifico predisposto unilateralmente dalla cooperativa;
  • un CCNL applicabile in settori economici similari.

Contributo aggiuntivo per lavoro straordinario

La circolare affronta infine l’assoggettamento al contributo aggiuntivo di cui all’art. 2, comma 19, della legge n. 549/1995 per il lavoro straordinario prestato dai soci di cooperative di produzione e lavoro. Il Ministero ha escluso l’applicazione di tale contributo per i soci di cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR n. 602/1970 e, più in generale, per i soci di cooperative che versano la contribuzione su retribuzioni convenzionali.

La ragione dell’esclusione risiede nella particolarità del regime contributivo, che non è legato alla retribuzione effettiva.

Punti principali

Calcolo della retribuzione imponibile per i part-time soci di cooperative

Il Ministero ha definito i criteri di calcolo della base imponibile contributiva per i soci part-time delle cooperative soggette a retribuzioni convenzionali. La retribuzione oraria si ottiene moltiplicando il salario convenzionale giornaliero per il periodo medio di occupazione mensile, rapportato all’orario contrattuale mensile, e poi per le ore previste dal part-time. Sono distinti i casi di contribuzioni "minori", contributi IVS su retribuzione convenzionale e IVS su retribuzione effettiva, con richiamo ai minimali di legge e ai diversi criteri di calcolo.

Modalità operative e compilazione del DM10/2

Le cooperative devono esporre i dati nei quadri B-C del DM10/2 usando codici qualifica specifici per operai e impiegati, con differenziazione tra orari superiori o inferiori a 78 ore mensili. Per chi versa l’IVS su retribuzioni ministeriali o effettive, la differenza tra imponibile IVS e retribuzione convenzionale ex art. 4 DPR 602/70 va assoggettata alle contribuzioni diverse dall’IVS e indicata nel quadro D con il codice nuovo "R350" e la dicitura "REC. CONTR. P.T.". Restano ferme le regole per il recupero delle differenze di aliquote già trasferite al FPLD.

Cooperative del Mezzogiorno, Basilicata, Campania e settore pesca

Per le cooperative operanti nel Mezzogiorno e in Basilicata e Campania si applicano periodi medi di occupazione mensile rispettivamente pari a 16 e 14 giorni, entro i relativi limiti massimi. Il calcolo deve tener conto di tali periodi medi e delle ore effettivamente lavorate. Per le cooperative della pesca disciplinate dalla legge n. 250/1958 la circolare rinvia a successive istruzioni, essendo in corso approfondimenti ministeriali.

Contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale

Per la contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale restano invariati i criteri di compilazione delle denunce DM10/S.

Stipula e trasformazione del contratto part-time

Per la generalità dei lavoratori il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto, con indicazione di mansioni e distribuzione dell’orario, e copia deve essere inviata entro 30 giorni all’Ispettorato provinciale del lavoro. La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale richiede accordo scritto convalidato dall’Ufficio provinciale del lavoro. Per i soci di cooperative, tali adempimenti possono essere sostituiti dalla delibera del CdA sottoscritta dall’interessato oppure da una comunicazione del legale rappresentante della cooperativa sottoscritta dal socio, con invio alla Direzione provinciale del lavoro.

Lavoro supplementare

Il lavoro supplementare è vietato rispetto all’orario concordato, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva. Il Ministero precisa che la rimozione del divieto può avvenire solo tramite contratti collettivi riferiti a specifiche esigenze organizzative del settore e dell’azienda interessata; non è sufficiente un regolamento interno della cooperativa né un CCNL di settori economici similari.

Contributo aggiuntivo per lavoro straordinario

È escluso l’assoggettamento al contributo aggiuntivo previsto dall’art. 2, comma 19, della legge n. 549/1995 per il lavoro straordinario prestato dai soci di cooperative che rientrano nel DPR 602/1970 e, più in generale, da tutti i soci di cooperative che versano la contribuzione su retribuzioni convenzionali, in ragione del particolare regime contributivo svincolato dalla retribuzione effettiva.

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