Sentenza del 11/02/2016 n. 226 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ICI - AGEVOLAZIONI - IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO - ESTENSIONE AD ALTRI VINCOLI - NON SUSSISTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di estendere l'agevolazione ICI agli immobili vincolati ai sensi della legge n. 171/1973 è stata respinta. L'agevolazione spetta esclusivamente agli immobili sottoposti ai vincoli previsti dalla legge n. 1089/1939, secondo quanto individuato dalla normativa fiscale applicabile, e non può essere riconosciuta sulla base di un vincolo diverso, anche se volto alla tutela storico-artistica o ambientale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'agevolazione ICI prevista per gli immobili di interesse storico o artistico a un immobile sottoposto a vincolo ai sensi della legge n. 171/1973, recante disposizioni speciali per la salvaguardia di Venezia. Il ricorrente sosteneva che tale vincolo dovesse essere assimilato a quello previsto dalla legge n. 1089/1939. La decisione ha escluso questa estensione, ritenendo che le agevolazioni fiscali, in quanto derogatorie, non possano essere applicate in via analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
Norme richiamate
Legge n. 1089/1939
L'agevolazione ICI per gli immobili di interesse storico o artistico è riconosciuta esclusivamente agli immobili sottoposti ai vincoli previsti da questa normativa, nei limiti stabiliti dalla disciplina tributaria.
Legge n. 171/1973
Il vincolo previsto dalla normativa speciale per la salvaguardia di Venezia non è stato ritenuto equivalente, ai fini dell'agevolazione ICI, al vincolo previsto dalla legge n. 1089/1939; pertanto non consente di beneficiare dell'agevolazione in assenza di una specifica previsione normativa.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: possono essere applicate soltanto ai casi espressamente previsti dalla legge.
- Non è normalmente possibile estendere un beneficio tributario a situazioni analoghe sulla base della sola finalità comune di tutela o interesse pubblico.
- La presenza di un vincolo storico, artistico, ambientale o paesaggistico non è sufficiente di per sé a ottenere un'agevolazione fiscale: occorre che il vincolo rientri esattamente tra quelli indicati dalla norma agevolativa.
- In caso di vincoli derivanti da leggi diverse, è necessario verificare se la disciplina fiscale preveda espressamente l'equiparazione; in mancanza, l'agevolazione non può essere riconosciuta per analogia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 feb 2016Sentenza del 11/02/2016 n. 21 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 11 feb 2016Sentenza del 11/02/2016 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 11 feb 2016Sentenza del 11/02/2016 n. 58 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 11 feb 2016Sentenza del 11/02/2016 n. 717 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 11 feb 2016Sentenza del 11/02/2016 n. 782 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 11 feb 2016Sentenza del 11/02/2016 n. 789 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →