Cassazione Civile, Ordinanza n. 04407/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da tre cartelle di pagamento emesse per Irpef e contributo al SSN riferiti a debiti di un soggetto deceduto per annualità pregresse. Gli eredi hanno impugnato le cartelle sostenendo, in sintesi, che esse fossero state loro notificate come coobbligati in solido anziché quali successori mortis causa, che la motivazione fosse insufficiente perché non coincidevano i destinatari dell'avviso presupposto e della cartella, e che fossero comunque maturati prescrizione, decadenza e beneficio di inventario. La società di riscossione ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 65 d.P.R. 600/1973, perché per i debiti tributari del de cuius gli eredi rispondono in solido e non occorre reiterare la notifica degli atti già ritualmente emessi verso il defunto; 2) violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, poiché la cartella conteneva gli elementi minimi richiesti, inclusi estremi degli accertamenti, data di notifica e addebiti; 3) omesso esame delle conseguenze giuridiche del preteso vizio motivazionale, non potendosi annullare la cartella se i contribuenti hanno comunque compreso la pretesa e potuto difendersi. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale sostanzialmente adesivo sui medesimi profili; gli eredi hanno proposto ricorso incidentale condizionato su prescrizione, decadenza e beneficio di inventario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendoli fondati, e ha dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali: quello degli eredi perché condizionato e proposto da parte totalmente vittoriosa in appello su questioni assorbite, e quello dell'Agenzia perché adesivo e comunque tardivo oltre il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado di Trento, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese. La Corte ha affermato che, in materia di riscossione dei tributi del de cuius, la circostanza che la cartella sia notificata agli eredi anziché al contribuente originario non impone di rinnovare l'intero procedimento, e che la motivazione della cartella è sufficiente se consente l'individuazione univoca dell'atto presupposto secondo il modello legale, senza necessità di indicazioni analitiche ulteriori.
Norme richiamate
art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973
"Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa"
Gli eredi succedono nella posizione del defunto per i debiti tributari già sorti; l'amministrazione può proseguire la sequenza procedimentale senza dover ricominciare da capo, notificando agli eredi gli atti ancora da emanare secondo le regole proprie della riscossione.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Per la validità della cartella di pagamento non occorre l'indicazione analitica di tutti gli estremi dell'accertamento, essendo sufficiente una motivazione sintetica ma idonea a individuare univocamente la pretesa e a consentire il controllo della legittimità della riscossione.
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato per affermare che la formazione del ruolo va operata al nome del contribuente anche dopo il decesso, nei limiti del sistema di riscossione verso gli eredi.
art. 7 L. n. 212 del 2000
È richiamato nel ricorso incidentale dell'Agenzia quale norma sulla motivazione degli atti tributari, ma la Corte non accoglie la censura incidentale per inammissibilità.
art. 3 L. n. 241 del 1990
È richiamato nel ricorso incidentale dell'Agenzia sul tema della motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Viene invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo è assorbito dall'accoglimento dei precedenti.
art. 327 c.p.c.
Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato ritenuto tardivo perché proposto oltre il termine semestrale.
art. 85 c.p.c.
È richiamato a fondamento della perpetuatio dell'ufficio di difensore rispetto all'estinzione del soggetto originario e al subentro del successore.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
È evocato per delimitare i casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato come norma inseritrice dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
art. 2948 c.c.
È invocato dagli eredi per sostenere la prescrizione del credito tributario.
art. 2946 c.c.
È invocato dagli eredi come ulteriore base della dedotta prescrizione ordinaria.
art. 490 c.c.
È invocato dagli eredi per far valere il beneficio di inventario.
Massime di principio
- In materia di riscossione dei tributi dovuti dal de cuius, l'amministrazione non è tenuta a rinnovare ex novo l'intero procedimento nei confronti degli eredi, potendo proseguire la sequenza procedimentale già iniziata e notificare agli eredi gli atti ancora da emanare.
- La cartella di pagamento è validamente motivata quando indica in modo sintetico ma univoco gli elementi essenziali della pretesa e consente al destinatario di individuare l'atto presupposto e di difendersi; non è richiesta una motivazione analitica né l'indicazione di tutti gli estremi identificativi dell'accertamento.
- Nel procedimento di riscossione verso gli eredi, la mancata coincidenza formale tra il destinatario dell'atto presupposto e i destinatari della cartella non determina di per sé invalidità della riscossione, se la pretesa deriva comunque da debiti del dante causa e gli eredi sono correttamente individuati come successori.
- Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile quando è proposto da una parte totalmente vittoriosa in appello e mira solo a riproporre questioni assorbite, restando salva soltanto la loro riproposizione nel giudizio di rinvio se la sentenza è cassata.
- Il ricorso incidentale meramente adesivo, privo di autonoma censura e proposto oltre il termine di impugnazione, è inammissibile come impugnazione autonoma, pur potendo valere come semplice costituzione in giudizio.
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