Sentenza n. 2513/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione - dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Lissone - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio prot. c_e617/AOO GE/2025/0038092 del 3.7.2025, avente ad oggetto “Autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione acustica ex art. 8 Legge Regionale 13/2001 durante lo svolgimento dei concerti della rassegna musicale “Lissone Summer Vibes” in programma a Lissone il 12 luglio 2025 e il 2 agosto in -OMISSIS- a Lissone”, conosciuto dal ricorrente il 3.7.2025; - di tutti i connessi ulteriori atti amministrativi, anche successivi ed al momento ignoti, di autorizzazione allo svolgimento dell’evento del 5.7.2025, che sono presupposto o conseguenza della autorizzazione sopra citata; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, nonché per il risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dai ricorrenti e dal proprio figlio minore in conseguenza dell’illegittima condotta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione comunale in deroga ai valori limite di immissione acustica per concerti della rassegna musicale "Lissone Summer Vibes", nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (residente esposto al rumore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’autorizzazione in deroga alle immissioni acustiche e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali propri e del figlio minore. Ha dedotto: violazione del contraddittorio e mancata considerazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale; difetto di istruttoria e di motivazione, per l’inadeguatezza della valutazione previsionale di impatto acustico e per la mancata previsione di misure concrete di controllo e monitoraggio dei livelli sonori; violazione dell’art. 8 della legge regionale Lombardia n. 13/2001, per l’omessa valutazione della popolazione esposta, della frequenza delle manifestazioni e del rumore derivante dall’afflusso e dal deflusso del pubblico; sviamento o comunque illegittima compressione delle possibilità di tutela, poiché l’autorizzazione era stata rilasciata pochi giorni prima dell’evento; nullità dell’atto per l’incerta individuazione del destinatario. Il Comune ha chiesto il rigetto. Il ricorrente ha inoltre contestato la tardività della memoria di replica comunale.
La decisione
La memoria di replica del Comune depositata il 30 gennaio 2026 è stata dichiarata tardiva e inammissibile, poiché il termine ultimo, in vista dell’udienza del 19 febbraio 2026, era il 29 gennaio 2026. La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi già svolti gli eventi cui si riferiva l’autorizzazione; è stato tuttavia mantenuto l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Sono state respinte le censure relative alla partecipazione procedimentale: il ricorrente non era un controinteressato procedimentale necessario, poiché l’autorizzazione produceva direttamente effetti ampliativi per il richiedente e solo indirettamente poteva incidere sugli interessi dei terzi; le sue osservazioni avevano natura di esposto, non vincolante per l’amministrazione. È stata respinta anche la censura di nullità, perché dalla lettura complessiva dell’atto era individuabile quale destinataria la società organizzatrice dell’evento. Non è stato ravvisato un generale difetto di istruttoria nella valutazione previsionale, ma sono state accolte le censure relative alla mancata individuazione di misure tecniche e procedurali concrete per garantire e verificare il rispetto dei limiti acustici indicati nella relazione, nonché alla mancata vigilanza sul loro rispetto. Sono state accolte le censure per violazione dell’art. 8 della legge regionale n. 13/2001, poiché l’autorizzazione considerava solo periodo, durata e area dell’evento, omettendo una valutazione concreta della popolazione esposta, della frequenza delle manifestazioni e del rumore prodotto dall’afflusso e dal deflusso del pubblico. È stata accolta anche la censura relativa alla tempistica: pur essendo ordinatorio il termine regolamentare di trenta giorni per presentare l’istanza, il rilascio dell’autorizzazione con soli otto giorni di anticipo aveva compresso in modo sproporzionato le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale dei terzi. La domanda risarcitoria riferita al figlio minore è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione, non essendo il ricorso proposto anche in suo nome. Il danno non patrimoniale del ricorrente è stato respinto per mancata prova dell’effettiva lesione e della sua quantificazione. È stato invece riconosciuto il danno patrimoniale relativo ai rilievi fonometrici, limitatamente a un terzo della fattura complessiva di euro 5.307,00, poiché solo una delle tre relazioni riguardava l’evento oggetto del giudizio: il Comune è stato condannato a pagare euro 1.769,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza. Le spese sono state compensate. Il ricorso e la memoria del ricorrente sono stati trasmessi al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per le valutazioni deontologiche sulle espressioni offensive e sconvenienti utilizzate negli atti.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi.
La memoria di replica depositata oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza è tardiva e inammissibile.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando l’annullamento non è più utile perché l’atto ha esaurito i propri effetti, il giudice può accertarne l’illegittimità se permane interesse ai fini della domanda risarcitoria.
art. 56 c.p.a.
La domanda di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente è stata respinta con decreto presidenziale.
art. 8 legge regionale Lombardia n. 13/2001
Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare: a) i contenuti e le finalità dell’attività; b) la durata dell’attività; c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività; d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; f) la destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili; g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all’afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.
La norma delimita la discrezionalità comunale e impone una valutazione concreta ed effettiva dei fattori indicati, che deve emergere dalla motivazione dell’autorizzazione in deroga.
art. 8, comma 3, legge regionale Lombardia n. 13/2001
Nell’autorizzazione il comune può stabilire: a) valori limite da rispettare; b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell’attività; c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore; d) l’obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
Il potere di stabilire prescrizioni per il contenimento delle emissioni implica, in relazione alla tutela della salute, l’individuazione di modalità adeguate di controllo e monitoraggio dei limiti autorizzati.
art. 2697 c.c.
Nella domanda risarcitoria grava sul danneggiato la prova dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità, incluso il danno e il suo ammontare.
art. 2729 c.c.
La prova presuntiva del danno è ammissibile solo sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, non di dati ipotetici o privi di adeguato supporto.
art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.
Per la domanda risarcitoria opera il principio dispositivo pieno, non il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
art. 52 Codice Deontologico Forense
È stato richiamato quale riferimento per le valutazioni deontologiche sull’uso reiterato di espressioni offensive o sconvenienti negli atti processuali.
art. 40 c.p.
Il nesso causale nella responsabilità aquiliana richiede che l’evento non si sarebbe verificato in assenza del fatto considerato causa.
art. 41 c.p.
Il rapporto eziologico è integrato secondo il criterio della causalità adeguata, considerando gli eventi non del tutto inverosimili secondo una valutazione ex ante.
Massime di principio
- Il terzo i cui interessi possono essere pregiudicati dagli effetti concreti di un provvedimento amministrativo non è per ciò solo un controinteressato procedimentale necessario: occorrono sia l’incidenza immediata e diretta degli effetti propri dell’atto sulla sua sfera giuridica, sia la sua individuazione o facile individuabilità da parte dell’amministrazione. In mancanza, le osservazioni del terzo hanno natura di esposto e l’amministrazione non è obbligata a provvedere su di esse, ferma la legittimazione del terzo a impugnare l’atto lesivo.
- Nelle autorizzazioni in deroga ai limiti acustici, l’amministrazione deve individuare prescrizioni tecniche e procedurali concrete e modalità effettive di controllo e monitoraggio, tali da garantire il rispetto dei limiti autorizzati; un generico rinvio a una valutazione previsionale che non specifichi le misure da adottare determina difetto di istruttoria e di motivazione.
- L’art. 8 della legge regionale Lombardia n. 13/2001 impone al Comune, nell’autorizzare attività temporanee rumorose in deroga, di valutare concretamente e motivare anche la popolazione esposta, la frequenza delle attività che incidono sulla stessa popolazione e il rumore prodotto dall’afflusso e dal deflusso del pubblico; la mera indicazione della durata, dell’orario e dell’area dell’evento non è sufficiente.
- La natura ordinatoria del termine regolamentare per la presentazione dell’istanza di autorizzazione non consente all’amministrazione di adottare il provvedimento con tempistiche tali da comprimere irragionevolmente e sproporzionatamente la possibilità dei terzi di attivare rimedi amministrativi o giurisdizionali prima dell’evento lesivo.
- L’illegittimità del provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il risarcimento: il danneggiato deve provare danno, ingiustizia, nesso causale ed elemento soggettivo dell’amministrazione. Per la domanda risarcitoria opera il principio dispositivo pieno e la prova del danno può essere fornita per presunzioni solo quando fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.
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