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Ordinanza

Ordinanza n. 43/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento M_D A7C4352 REG2025 0008349 emesso il 16 luglio 2025 dallo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento impiego del personale, recante il rigetto dell'istanza ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; e per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere l'assegnazione temporanea richiesta; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 10 dicembre 2025: per l’annullamento: - del provvedimento M_D A7C4352 REG2025 0013821 del giorno 11 novembre 2025 dallo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento impiego del personale, recante il riesame dell'istanza di cui all'art. 42 bis del d.lgs. 151 del 2001, a seguito dell'ordinanza n. 100/2025 del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, di accoglimento dell'istanza cautelare; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001.

Giustizia amministrativa202500484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego e successivo riesame negativo dell'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito che aveva respinto l'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, chiedendo anche l'accertamento del diritto a ottenere l'assegnazione. In seguito all'accoglimento della domanda cautelare con ordinanza del TAR, l'Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento di riesame, anch'esso impugnato con motivi aggiunti. Il ricorrente ha notificato l'atto di motivi aggiunti il 9 dicembre 2026, chiedendone la trattazione congiunta nel merito con il ricorso introduttivo.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito né il ricorso introduttivo né i motivi aggiunti. Ha ritenuto necessario rinviare la trattazione per consentire l'integrale rispetto dei termini a difesa previsti dal codice del processo amministrativo. In particolare, ha richiamato l'art. 43, comma 1, c.p.a., che assoggetta i motivi aggiunti alla disciplina del ricorso, compresi i termini; l'art. 46, commi 1 e 2, c.p.a., sui termini per la costituzione e il deposito degli atti da parte delle parti intimate e dell'Amministrazione; e l'art. 71, commi 3 e 5, c.p.a., sulla fissazione dell'udienza e sulla comunicazione del decreto di fissazione almeno sessanta giorni prima dell'udienza. Di conseguenza, non ha accolto la richiesta di trattazione congiunta immediata e ha rinviato la causa all'udienza pubblica del 22 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Norma sostanziale posta a fondamento dell'istanza di assegnazione temporanea del ricorrente; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.

  • art. 43, comma 1, c.p.a.

    ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini

    I motivi aggiunti sono soggetti alla disciplina del ricorso anche quanto ai termini processuali.

  • art. 46, commi 1 e 2, c.p.a.

    Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi...

    Le parti intimate e l'Amministrazione devono disporre dei termini previsti per la costituzione, la presentazione delle difese e il deposito del provvedimento e degli atti rilevanti.

  • art. 71, commi 3 e 5, c.p.a.

    Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata

    La fissazione dell'udienza deve rispettare le garanzie temporali di comunicazione necessarie per l'esercizio del diritto di difesa.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte quando ciò sia richiesto a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

Massime di principio

  • La trattazione congiunta del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti non può essere disposta quando ciò comporti la violazione dei termini processuali a difesa delle parti intimate o dell'Amministrazione.
  • I motivi aggiunti, in quanto soggetti alla disciplina del ricorso ai sensi dell'art. 43, comma 1, c.p.a., devono rispettare i termini processuali propri della notificazione, della costituzione e della difesa.
  • La fissazione o il mantenimento dell'udienza di discussione presuppone il rispetto dei termini previsti dagli artt. 46 e 71 c.p.a.; ove tali termini non siano integralmente garantiti, il giudice deve rinviare la trattazione.

Come è indicizzato

MaterieMotivi aggiunti e ricorso incidentaleDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

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