Cassazione Penale, Ordinanza n. 22869/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p. Condanna quindi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello resa all'esito di giudizio abbreviato. L'unico motivo lamenta vizi motivazionali, con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che le deduzioni sono generiche e inconferenti, prive di specifica correlazione con la motivazione della decisione impugnata e di puntuali ragioni di diritto; per questo non consentono di individuare i rilievi mossi né di esercitare il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la genericità e l'indeterminatezza delle censure, anche per mancanza di correlazione con la motivazione impugnata, determinano inammissibilità.
art. 606 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione non può risolversi in deduzioni generiche o inconferenti, prive di reale critica alla decisione impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata, indicando in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto della censura.
- La specificità dei motivi va valutata sia in senso interno, quando le ragioni addotte sono generiche o indeterminate, sia in senso esterno, quando manca la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle del ricorso.
- Un ricorso che si limiti a deduzioni apodittiche, inconferenti o non correlate alla motivazione della sentenza non consente alla Corte di cassazione di esercitare il controllo richiesto e deve essere dichiarato inammissibile.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio, se proposta contro una sentenza di merito, deve essere sorretta da specifici riferimenti alla motivazione e da argomentazioni idonee a individuare l'errore denunciato.
Come è indicizzato
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