Cassazione Civile, Ordinanza n. 23155/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per dare esecuzione a una precedente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma. In sede di rinvio disposto dalla Cassazione, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha liquidato le spese del giudizio. Il contribuente ha impugnato tale statuizione in Cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 75 disp. att. c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, art. 4, sostenendo che la liquidazione di euro 678,00 fosse inferiore ai parametri medi senza adeguata giustificazione e senza considerare la nota spese depositata; con il secondo ha dedotto violazione del d.m. n. 55/2014, art. 4, come modificato, e delle tabelle allegate, oltre che dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la liquidazione fosse stata fatta in modo omnicomprensivo, senza distinta liquidazione delle singole fasi, e comunque al di sotto dei minimi tariffari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati congiuntamente, affermando che, in assenza di diversa convenzione tra le parti, quando la liquidazione dei compensi avviene secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, il giudice non può scendere sotto i valori minimi. Ha quindi rilevato che, per il valore della controversia pari a euro 2.000,00, il compenso tabellare medio era pari a euro 2.127,00 e che, applicando la riduzione del 50% prevista dalla disciplina richiamata, il minimo liquidabile era euro 1.063,50. La liquidazione operata dal giudice di rinvio è stata pertanto cassata nei limiti indicati e la causa è stata decisa nel merito, rideterminando le spese del giudizio di rinvio in euro 1.063,50, oltre spese vive, rimborso forfettario e accessori di legge. Sono state inoltre poste a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro di legittimità per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in materia di liquidazione delle spese.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
regola la condanna alle spese nel processo tributario ed è richiamato come norma violata per la liquidazione inferiore ai parametri.
art. 75 disp. att. c.p.c.
richiamato nel primo motivo insieme alle norme sui compensi professionali.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4
la liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri ministeriali non può scendere sotto i valori minimi, salvo diversa convenzione tra le parti.
d.m. 8 marzo 2018, n. 37
norma di modifica del d.m. n. 55/2014 richiamata per la disciplina dei parametri.
d.m. 13 agosto 2022, n. 147, art. 2, comma 1, lett. a)
modifica ulteriore della disciplina dei parametri e delle tabelle applicabili alla liquidazione.
Massime di principio
- Quando la liquidazione delle spese e dei compensi professionali avviene in base ai parametri ministeriali, il giudice non può riconoscere importi inferiori ai minimi tabellari, salvo diversa convenzione tra le parti.
- Nel processo tributario, la liquidazione delle spese deve essere coerente con il valore della controversia e con i parametri della tabella applicabile, potendo il giudice operare riduzioni solo entro i limiti consentiti dalla disciplina regolamentare.
- Una liquidazione omnicomprensiva delle spese non esclude di per sé il controllo sulla corretta individuazione dei valori medi e minimi desumibili dalle tabelle, quando la struttura del tariffario consenta di ricostruire le fasi rilevanti.
- Se il giudice liquida le spese al di sotto dei minimi inderogabili previsti dai parametri professionali applicabili, la statuizione è censurabile per violazione di legge e può essere corretta in sede di legittimità quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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