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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24355/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava il diniego di rimborso di IRPEF relativa agli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014. L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva rigettato il suo appello e confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente, ritenendo sufficiente la certificazione rilasciata dall'INPS. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, il contribuente ha rinunciato al rimborso riconosciutogli dalla sentenza impugnata e l'Agenzia ha depositato memoria di rinuncia al ricorso, notificata alla controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dalla difesa erariale e notificata alla controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, considerando anche la rinuncia del controricorrente al rimborso riconosciutogli dalla sentenza impugnata. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia di estinzione non rientra tra rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia è rituale se intervenuta prima dell'adunanza camerale

  • art. 390, comma 3, c.p.c.

    la rinuncia deve essere notificata alla controparte

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non si applica quando la decisione è di estinzione per rinuncia al ricorso, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

  • art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    richiamato per le modalità da remoto della camera di consiglio

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta prima dell'adunanza camerale e notificata alla controparte, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione dell'altra parte.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: non richiede l'adesione del controricorrente per produrre effetti processuali.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • La rinuncia al ricorso non esclude, in linea di principio, la condanna del rinunciante alle spese, ma il giudice può disporne la compensazione in relazione alle circostanze del caso.
  • La previsione dell'ulteriore contributo unificato si applica solo alle ipotesi tipizzate dalla norma e non può essere estesa in via analogica alla declaratoria di estinzione per rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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