Cassazione Civile, Ordinanza n. 15633/2023 del 01/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società impugnava due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2006 e 2007, con i quali l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili: da un lato spese per abbigliamento da lavoro (tute, guanti, scarpe, tappi per le orecchie per i dipendenti), dall'altro spese di pubblicità. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo per l'abbigliamento da lavoro difettoso il requisito di certezza e per la pubblicità insussistente l'inerenza economica, anche in ragione dell'importo rilevante rispetto a un'impresa in perdita. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, sostenendo che il termine dilatorio di 60 giorni dovesse valere anche per gli accertamenti cd. a tavolino; 2) violazione dell'art. 109 TUIR e degli artt. 2697 e 2700 c.c., oltre a vizio motivazionale, contestando la valutazione di inattendibilità delle prove sulla effettività delle forniture di abbigliamento e la ripartizione dell'onere della prova; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. quanto ai costi di pubblicità, lamentando che la CTR avesse trascurato elementi favorevoli alla deducibilità della spesa.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera solo per le verifiche eseguite presso la sede del contribuente e non anche per gli accertamenti a tavolino. Ha inoltre ritenuto inammissibili, in parte, e comunque infondati, i motivi relativi alla deducibilità dei costi: la censura sull'abbigliamento da lavoro mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione; comunque la CTR aveva correttamente applicato il principio secondo cui, una volta che l'Amministrazione abbia dimostrato anche per presunzioni l'oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente provare l'effettività delle stesse, non essendo sufficienti fatture, scritture contabili e pagamenti formali. Quanto alla pubblicità, il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata individuazione di un preciso fatto storico decisivo e per il tentativo di riesaminare il merito. La società è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
termine dilatorio di sessanta giorni
il termine opera solo in caso di accesso o verifica presso la sede del contribuente e non si estende agli accertamenti cd. a tavolino basati su dati già acquisiti dall'Amministrazione
art. 109 TUIR
richiamato dal ricorrente in tema di deducibilità dei costi, ma la Corte non ne ha accolto la censura perché diretta a rivalutare il merito e le prove
art. 2697 c.c.
l'onere della prova dell'effettività delle operazioni contestate grava sul contribuente quando l'Ufficio abbia fornito elementi presuntivi di oggettiva inesistenza
art. 2700 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel giudizio di legittimità così come prospettato
art. 2727 c.c.
richiamato in relazione alle presunzioni, ma la Corte ha confermato la legittimità dell'uso di presunzioni semplici da parte dell'Amministrazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la deduzione cumulativa e non distinguibile di violazioni di legge e censure di merito rende difficile l'esame e può determinare inammissibilità
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un preciso fatto storico decisivo, non essendo sufficiente contestare la valutazione complessiva delle prove
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma richiamata quale base dell'obbligo di versare l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica agli accertamenti cd. a tavolino, ma solo alle verifiche svolte presso la sede del contribuente.
- In cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, poiché l'apprezzamento delle risultanze istruttorie spetta al giudice di merito.
- Quando l'Ufficio fornisce elementi anche presuntivi di oggettiva inesistenza delle operazioni, il contribuente deve provare l'effettività delle operazioni contestate; la sola produzione di fatture, scritture contabili regolari e mezzi di pagamento non basta a vincere la presunzione.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la specifica indicazione di un fatto storico decisivo realmente trascurato, e non può essere usato per censurare in generale l'apprezzamento del materiale probatorio.
- La deduzione congiunta e indistinta di violazione di legge e vizio motivazionale può essere dichiarata inammissibile quando impedisce di distinguere con chiarezza le censure effettivamente proposte.
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