Sentenza n. 1881/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, proposto il 3/11/2025: per l'annullamento – previa tutela cautelare - del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Doha di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 2025/00004810, notificato in data 3/9/2025. - di ogni atto presupposto e conseguenziale al rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente per ottenere il visto per motivi di studio/immatricolazione, anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte ove lede la destinataria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati il 12\1\2026: Per l’annullamento - Del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 2025//00004810, notificato in data 3 settembre 2025. - Del provvedimento prot. n. 3047 dell’8 dicembre 2025. - Di ogni atto presupposto e conseguenziale al rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente per ottenere il visto per motivi di studio/immatricolazione, anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte in cui, anche interpretata, lede il diritto della ricorrente. connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia a Doha e successivo provvedimento di conferma adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio, motivato dall'Ambasciata d'Italia a Doha con l'insufficienza della documentazione relativa al requisito economico e con il prospettato rischio migratorio. In sede cautelare il TAR, ritenendo plausibili le deduzioni documentate, aveva disposto il riesame del diniego. L'Ambasciata ha tuttavia confermato il precedente rifiuto con un ulteriore provvedimento, impugnato con motivi aggiunti. Il ricorrente ha contestato l'assenza di una valutazione nuova, effettiva e non meramente apparente della documentazione economica prodotta, nonché l'omessa istruttoria e l'insufficienza della motivazione sulle ragioni per cui tale documentazione sarebbe stata inidonea.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo che il provvedimento adottato in sede di riesame costituisse una mera conferma del precedente diniego, fondata su una pseudo-istruttoria. L'Ambasciata si è limitata a ribadire le valutazioni già espresse, senza svolgere un'ulteriore istruttoria né spiegare specificamente per quali ragioni la documentazione economica prodotta non fosse idonea. Sono stati pertanto annullati sia il diniego originario sia il successivo provvedimento di conferma. Il MAECI è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge e contributo unificato ove versato.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione, in sede di riesame disposto dal giudice, conferma un diniego precedente, deve svolgere una valutazione nuova, effettiva e non meramente apparente della documentazione e delle deduzioni dell'interessato; la mera ripetizione delle valutazioni originarie non soddisfa l'obbligo di riesame.
- Il diniego di un visto per motivi di studio è illegittimo se l'amministrazione fonda il mancato riconoscimento del requisito economico su una motivazione generica e non spiega specificamente per quali ragioni la documentazione prodotta dall'istante sia inidonea.
- L'attività di riesame deve essere sorretta da un'istruttoria effettiva; l'omessa acquisizione o valutazione di elementi documentali rilevanti integra un vizio dell'azione amministrativa e giustifica l'annullamento del provvedimento confermativo.
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