Cassazione Penale, Sentenza n. 13255/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di cassazione sostenendo un errore di fatto: a suo avviso la Corte avrebbe erroneamente ritenuto manifestamente infondate le censure difensive relative alla sua presunta partecipazione al delitto di omicidio. In particolare, censurava la valutazione probatoria fondata sul contenuto di conversazioni intercettate, che la difesa ritiene malamente interpretate sia dalla Corte d'Assise d'appello sia dalla Corte di cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. sia volto a correggere un errore percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non possa essere utilizzato per contestare valutazioni critiche o interpretazioni del merito probatorio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili costituite (Comune di Napoli: euro 1.500,00; Fondazione Pol.i.s.: euro 1.900,00), oltre agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario è limitato agli errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano influenzato la formazione della volontà decisoria; non è applicabile per correggere errori di giudizio o contestazioni sulla valutazione del materiale probatorio
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori percettivi (svista, equivoco) nella lettura degli atti e non per divergenze sulla valutazione del merito probatorio
- La rinnovata interpretazione del contenuto di intercettazioni o di altri elementi probatori costituisce un tentativo di ri-valutazione del giudizio di merito, che non rientra nel rimedio straordinario per errore di fatto
- Le censure che configurano un errore di giudizio (non percettivo) devono essere proposte nei gradi di giudizio ordinari e non mediante il rimedio di cui all'art. 625-bis
- Ricorsi ritenuti manifestamente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (es. somma alla Cassa delle ammende, rifusione spese alle parti civili)
- Per contestare la valutazione delle fonti probatorie è necessario fornire elementi che dimostrino una concreta svista o errore percettivo nella motivazione, non una diversa interpretazione dei fatti
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