Sentenza n. 1033/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, unitamente al preavviso di avvio del procedimento di revoca e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato stagionale nell’ambito del Decreto Flussi 2023, su domanda della società cooperativa datrice di lavoro, e il conseguente visto d’ingresso, entrando in Italia nel 2024. Il difensore aveva successivamente chiesto via PEC la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno ed eletto domicilio digitale, senza ricevere riscontro sino alla comunicazione della revoca nel 2026. Il ricorso deduceva: I) violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento al difensore domiciliatario; II) violazione dell’art. 30-bis, comma 9, d.P.R. 394/1999 per mancata attivazione del soccorso istruttorio rispetto alla documentazione mancante, ritenuta sanabile; III) violazione dell’art. 22, commi 6 e 11, d.lgs. 286/1998, sostenendo che il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo non fosse imputabile al lavoratore; IV) contraddittorietà tra il preavviso, che richiamava anche una presunta irregolarità della marca da bollo, e il provvedimento finale, fondato soltanto sulla mancanza della documentazione relativa all’alloggio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato e prescindendo dalla questione della tempestività. Ha applicato l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, rilevando che era pacifica la mancanza della documentazione alloggiativa e che tale carenza avrebbe comunque giustificato la revoca, indipendentemente dalla partecipazione procedimentale del ricorrente. La documentazione relativa alla disponibilità dell’alloggio è stata qualificata come presupposto sostanziale essenziale del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, non come carenza meramente formale sanabile mediante soccorso istruttorio. Il mancato caricamento della documentazione è stato ritenuto imputabile esclusivamente al datore di lavoro, senza che ciò determinasse un’inerzia procedimentale rilevante della pubblica amministrazione; la presenza del lavoratore in Italia non poteva supplire all’assenza del presupposto sostanziale. È stata inoltre esclusa la contraddittorietà della motivazione, poiché il provvedimento finale si era limitato a restringere, e non ad ampliare o modificare, le ragioni già prospettate nel preavviso, conservando il rilievo della documentazione alloggiativa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Invocati dal ricorrente con riguardo all’omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento al difensore domiciliatario; il vizio partecipativo è stato ritenuto ininfluente ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullamento quando risulti che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, poiché la mancanza della documentazione alloggiativa costituiva presupposto sostanziale sufficiente a giustificare la revoca.
art. 30-bis, comma 9, d.P.R. 394/1999
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per mancata attivazione del soccorso istruttorio, ma il TAR ha escluso che la documentazione alloggiativa mancante integrasse una carenza formale sanabile.
art. 22, commi 6 e 11, d.lgs. 286/1998
Invocati dal ricorrente per sostenere la non imputabilità del mancato perfezionamento del rapporto lavorativo; la censura non è stata ritenuta idonea a superare l’assenza del presupposto sostanziale della disponibilità dell’alloggio.
Massime di principio
- La mancanza della documentazione attestante la disponibilità di un alloggio può costituire un presupposto sostanziale essenziale per il titolo di soggiorno per lavoro subordinato e non una mera irregolarità documentale suscettibile di soccorso istruttorio.
- Quando la carenza di un presupposto sostanziale avrebbe comunque imposto l’adozione del provvedimento sfavorevole, l’omessa partecipazione procedimentale non determina l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- La presenza dello straniero sul territorio nazionale e l’eventuale mancata imputabilità al lavoratore del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro non suppliscono all’assenza di un requisito sostanziale autonomo richiesto per il titolo di soggiorno.
- Il provvedimento conclusivo può restringere le ragioni poste a fondamento del preavviso, senza che ciò integri contraddittorietà o ampliamento della motivazione, quando la motivazione finale conserva un profilo già comunicato e non introduce nuove ragioni sfavorevoli.
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