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Sentenza

Sentenza del 24/01/2024 n. 84 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

La presunzione introdotta dall' art. 90 co. 8 della l. 289/02 è di natura relativa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sulla deducibilità fiscale, ai fini del reddito imponibile dello sponsor, delle somme versate a favore di una società sportiva dilettantistica. L'amministrazione aveva negato la deduzione richiamando la disciplina dell'art. 90, comma 8, della l. 289/2002; il contribuente contestava tale stratificazione fiscale, sostenendo la legittimità della deduzione come spesa inerente e utile all'attività d'impresa (sponsorizzazione).

La decisione

La Corte di Cassazione (Cass. n. 39124/2022) ha stabilito che la presunzione prevista dall'art. 90 co. 8 della l. 289/2002 è di natura relativa e non assoluta. Ciò significa che le spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche possono essere fiscalmente dedotte solo se lo sponsor riesce a dimostrare, con idonea documentazione e prova, la sussistenza di condizioni quali l'inerenza rispetto all'attività d'impresa e l'effettiva utilità concreta (ad esempio ritorno pubblicitario, collegamento con oggetto sociale, proporzionalità della spesa). In conseguenza la Cassazione ha annullato/ritenuto insostenibile il diniego automatico della deduzione operato dall'amministrazione e ha indicato che la questione va valutata sulla base delle prove fornite: se il contribuente dimostra inerenza e utilità concreta la deducibilità è riconosciuta, altrimenti può essere disconosciuta.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, legge 24 dicembre 2003, n. 289

    La presunzione prevista dal comma è riconosciuta come relativa: può essere superata da prova contraria. Non produce effetti assoluti che impediscono ogni scrutinio sull'inerenza e l'utilità concreta della spesa.

  • Cass. civ., sent. n. 39124/2022

    La giurisprudenza conferma che la presunzione non elimina la necessità di verificare, caso per caso, l'effettiva natura pubblicitaria/utile della sponsorizzazione e la sua inerenza con l'attività d'impresa; la deducibilità è subordinata alla prova di tali elementi.

Massime di principio

  • La presunzione di cui all'art. 90 co. 8 l. 289/02 è superabile: non basta l'erogazione alla società sportiva per ottenere automaticamente la deduzione.
  • Lo sponsor deve documentare l'inerenza della spesa rispetto alla propria attività e dimostrare l'utilità concreta della sponsorizzazione (contratti, piani di marketing, prove di visibilità, risultati pubblicitari, congruità economica).
  • In assenza di idonea documentazione probatoria, l'amministrazione può legittimamente negare la deducibilità; con la presunzione relativa la decisione è fondata sulla valutazione delle prove offerte dalle parti.
  • Nel contenzioso tributario va posta particolare attenzione alla formalizzazione dell'accordo di sponsorizzazione (specifica delle prestazioni pubblicitarie, durata, modalità di fruizione della visibilità) e alla proporzionalità del corrispettivo rispetto ai benefici ottenuti.
  • Per minimizzare il rischio di disconoscimento: conservare contratti dettagliati, fatture, materiali pubblicitari, report sull'esposizione mediatica e qualsiasi elemento che dimostri il diretto nesso di affari fra sponsorizzazione e attività d'impresa.

Testo integrale

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