Cassazione Penale, Sentenza n. 11068/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Curatore contestava l'esecuzione della confisca per equivalente (€70.788) disposta a carico di Bordone Valter, sostenendo che il fallimento della Gerich snc era stato dichiarato prima della definitività della sentenza di confisca e che, perciò, i beni erano già entrati nella massa fallimentare; la confisca, secondo il ricorrente, non poteva dunque essere operata sui beni appartenenti alla massa fallimentare né risultanti non più nella disponibilità del reo. In subordine chiedeva la riduzione della somma confiscata in relazione all'importo già versato tramite concordato tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza della Corte d'appello di Torino e rinviando la causa. Il Collegio ha ritenuto che, quando la dichiarazione di fallimento è intervenuta anteriormente alla adozione di misure ablative o cautelari reali, i beni sono da considerare come appartenenti alla massa fallimentare (con conseguente perdita della disponibilità da parte del fallito) e quindi non sono assoggettabili alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000. La Corte ha richiamato e sviluppato la giurisprudenza recente (comprese le Sezioni Unite) sul ruolo e la legittimazione del curatore a tutelare la massa e ha sottolineato che permettere la confisca sui beni già nella massa violerebbe il principio della par condicio creditorum e inciderebbe principalmente sui creditori, non sul reo.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
La Corte interpreta l'art. 12-bis come norma che esclude l'operatività della confisca obbligatoria sui beni che non "appartengono" più al reo o che non sono nella sua disponibilità; il concetto di "appartenenza" va inteso in senso sostanziale: i beni trasitati nella massa fallimentare non appartengono più al fallito e non sono assoggettabili a confisca.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter
Richiamato come norma incriminatrice che ha dato luogo al profitto oggetto di confisca; la Corte usa l'esistenza del reato tributario come background fattuale per valutare l'applicabilità dell'art. 12-bis ai beni già falliti.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezioni Unite e pronunce successive)
Le Sezioni Unite e successivi arresti sono richiamati per affermare la legittimazione del curatore a impugnare misure cautelari e ablative che incidono sulla massa; la Suprema Corte chiarisce però che questa legittimazione non implica automaticamente che la confisca possa colpire beni già nella massa fallimentare, dovendosi rispettare la finalità concorsuale e la par condicio creditorum.
Massime di principio
- Se la dichiarazione di fallimento è intervenuta anteriormente alla confisca o al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, i beni caduti nella massa fallimentare non sono assoggettabili alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000, perché non appartengono più sostanzialmente al reo.
- Il curatore fallimentare è legittimato a impugnare provvedimenti cautelari e definitivi di carattere penale che incidono sulla massa, e tale legittimazione deve poter produrre effetti sostanziali (revoca/annullamento dell'ablazione) a tutela dei creditori.
- La natura obbligatoria della confisca non determina automaticamente la prevalenza rispetto alla procedura concorsuale: occorre bilanciare la finalità sanzionatoria con il rispetto della par condicio creditorum e della destinazione della massa fallimentare.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale, occorre valutare con attenzione la sequenza temporale (fallimento vs misure cautelari/ablative) e la concreta disponibilità dei beni al momento dell'adozione della misura penale.
- Prassi consigliata per il curatore: intervenire tempestivamente in giudizio (impugnazione/revoca), documentare la data di trascrizione della sentenza di fallimento e la consistenza della massa, e chiedere che l'eventuale confisca sia esclusa o almeno ridotta in relazione a quanto effettivamente spettante ai creditori.
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