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Sentenza

Sentenza n. 504/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del20 dicembre 2013 (CIG 4411145003), prot. 5370/C14, nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura (prot. 4298/C4 del 13.11.2014; prot. 4476/C4 del 25.11.2014; prot. 2113 del 11.05.2015; prot. 2719 del 17.05.2016; prot. 2673 del 25.10.2017; prot. 2695/VII.1 del 15.10.2018; prot. 3692.VII.2 del 20.12.2019) emessi dall’Istituto Comprensivo Statale a indirizzo musicale Magistrato Falcone di Copertino (LE) nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione» e, ove occorrer possa, per l’annullamento della nota prot.3973 del 16 ottobre 2023, comunicata in pari data, con la quale l’Istituto Comprensivo Statale a indirizzo musicale Magistrato Falcone ha opposto diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l., nonché della nota A00DRPU 37923 del 09/10/2023 “circa le indicazioni generali per la gestione fatture Dussmann Service srl avete ad oggetto recupero adeguamenti Istat prezzo servizi di pulizia” – richiamata nella nota prot. 3973 del 16 ottobre 2023ma non allegata alla stessa; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell’importo complessivo di € 2.829,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.

Giustizia amministrativa202301307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della revisione prezzi per servizi di pulizia eseguiti nell’ambito di una convenzione Consip

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi, maturato dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, in relazione a un contratto di servizi di pulizia eseguito mediante ordinativo principale di fornitura e successivi atti aggiuntivi nell’ambito di una convenzione Consip. Ha inoltre impugnato il diniego opposto dall’istituto scolastico e, ove occorrente, le indicazioni ministeriali richiamate nel diniego, chiedendo il pagamento di euro 2.829,00 oltre IVA e degli interessi moratori. I motivi hanno riguardato: la sussistenza del diritto alla revisione prezzi; la quantificazione dell’importo secondo il capitolato tecnico; la spettanza e la decorrenza degli interessi moratori. In via preliminare, il ricorrente ha sostenuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche sulla quantificazione della revisione.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva, ritenendo che la controversia rientri nell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poiché riguarda la clausola di revisione prezzi e il relativo provvedimento applicativo in un contratto di servizi a esecuzione continuata o periodica disciplinato dall’art. 115 d.lgs. 163/2006. Ha ritenuto che l’art. 115 costituisca norma imperativa, integrativa della volontà negoziale, e che la convenzione Consip e il capitolato prevedessero un aggiornamento annuale dei prezzi, pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI, a partire dal secondo anno di attività. È stato quindi accertato il diritto dell’impresa alla revisione prezzi per il periodo settembre 2018-29 febbraio 2020. La domanda relativa agli interessi è stata accolta solo parzialmente: gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 decorrono dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo, non dalla precedente scadenza dei corrispettivi, perché prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della relativa scadenza legale o convenzionale non era configurabile la mora. Il ricorso è stato pertanto parzialmente accolto; le spese sono state integralmente compensate per la reciproca parziale soccombenza e per la recente definizione della questione di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a.

    Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

    La giurisdizione esclusiva comprende le controversie sulla revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture, sia quanto all’an sia quanto al quantum della pretesa.

  • art. 244 d.lgs. 163/2006

    Il Codice del Processo Amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.

    La disposizione conferma il rinvio al codice del processo amministrativo per l’individuazione delle controversie in materia di contratti pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.

    La norma imponeva l’inserimento della clausola di revisione prezzi e aveva natura imperativa; la clausola integrava automaticamente il contratto e non poteva essere derogata in danno dell’appaltatore.

  • art. 10, comma 5, Convenzione Consip

    I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 ... o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

    La convenzione collegava la revisione alla disciplina dell’art. 115 d.lgs. 163/2006 e, in mancanza dei dati previsti, all’indice ISTAT FOI.

  • art. 9.4 del Capitolato tecnico

    Annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatasi nell’anno precedente.

    La lex specialis stabiliva un aggiornamento annuale dei prezzi, a partire da dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo principale, nella misura integrale della variazione ISTAT FOI.

  • artt. 1339 e 1419 c.c.

    Le clausole difformi dalla disciplina imperativa sulla revisione prezzi sono sostituite o integrate automaticamente dalla norma imperativa; la nullità della clausola difforme non travolge l’intero contratto.

  • d.lgs. 231/2002

    Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo revisionale decorrono dalla pubblicazione della sentenza, non anteriormente alla determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso e alla scadenza legale o convenzionale del pagamento.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al relativo provvedimento applicativo nei contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende sia l’accertamento dell’an della revisione sia la determinazione del quantum.
  • L’art. 115 d.lgs. 163/2006 costituisce norma imperativa applicabile ai contratti di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa; la clausola di revisione prezzi si inserisce automaticamente nel contratto e non può essere derogata da pattuizioni sfavorevoli all’appaltatore.
  • Quando la lex specialis prevede un aggiornamento annuale del canone secondo il 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI, l’appaltatore ha diritto all’adeguamento dei prezzi a partire dal secondo anno di attività, senza che tale diritto sia subordinato a un termine di decadenza previsto dalla disciplina applicabile.
  • La revisione prezzi nei contratti pubblici di durata mira sia a evitare il deterioramento qualitativo della prestazione causato dall’aumento dei costi sia a impedire alterazioni eccessive dell’equilibrio finanziario del contratto.
  • Gli interessi moratori sulle somme riconosciute a titolo di revisione prezzi non decorrono prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della relativa scadenza legale o convenzionale; in mancanza, decorrono dalla pubblicazione della sentenza che accerta il diritto.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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