Cassazione Penale, Sentenza n. 10965/2022 del 25/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Vasto che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena relativo alla sentenza n. 393 del 2014. Il Tribunale aveva ritenuto che la sospensione era stata concessa per la terza volta, in violazione dell'art. 168, comma terzo, cod. proc. pen. Il ricorrente ha articolato due motivi principali: (1) vizio di violazione di legge perchè il giudice dell'esecuzione non potrebbe revocare una sospensione che il giudice della cognizione non avrebbe dovuto concedere, con la censura che l'errore andava rimediato nell'impugnazione in cognizione; (2) vizio per omissione del pubblico ministero che non avrebbe proposto impugnazione contro la concessione della sospensione, non contestando che si trattava di una terza concessione e che le pene cumulative avrebbero superato i limiti di concedibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur richiamando il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in violazione (cfr. Sez. U., n. 37345/2015), ha ritenuto che il ricorrente non avesse adeguatamente specificato e documentato le censure (non ha indicato le precedenti concessioni o le condanne pregresse e non ha fornito allegazioni probanti). Percì il ricorso, fondamentalmente sovrapposto e generico, è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168, comma terzo, codice di procedura penale
La Corte ha ritenuto che la terza concessione della sospensione condizionale fosse incompatibile con il disposto del comma terzo, per cui la concessione contestata è stata considerata illegittima dal giudice dell'esecuzione
art. 164, comma quarto, codice penale (richiamato nella giurisprudenza)
Richiamato dal precedente delle Sezioni Unite: la sospensione non può essere mantenuta se vi sono cause ostative come previste dall'art. 164 comma quarto, salvo che tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione
Sez. U. n. 37345 del 23/4/2015 (Cassazione - massima richiamata)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione; a tal fine il giudice dell'esecuzione può acquisire il fascicolo del giudizio
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale se questa è stata concessa in presenza di cause ostative, anche se l'illegittimità non era stata sanata in sede di cognizione, salvo che tali cause fossero documentalmente note al giudice che concessa la sospensione
- La parte che impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione deve articolare motivi specifici e produrre allegazioni e prove puntuali (indicazione delle precedenti concessioni, atti e sentenze) per dimostrare che l'illegittimità era pacificamente conoscibile in sede di cognizione; mere asserzioni generiche portano all'inammissibilità del ricorso
- L'omissione del pubblico ministero di impugnare la concessione in cognizione non esclude automaticamente la possibilità del giudice dell'esecuzione di valutare e revocare il beneficio, ma la prova del fatto che il giudice della cognizione disponesse documentalmente della causa ostativa è determinante per impedire la revoca
- In casi analoghi è opportuno raccogliere e depositare nelle fasi impugnative copia delle precedenti sentenze e provvedimenti di sospensione, documentare la cumulazione delle pene e indicare espressamente quale norma o elemento probatorio dimostra l'illegittimità della concessione
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