Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02630/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (detenuto)

La controversia

Un tribunale aveva condannato il Ministero della Giustizia a risarcire un detenuto per avere subito, presso un istituto penitenziario, una detenzione non conforme all'art. 3 CEDU per complessivi 1.376 giorni. Il giudice di merito aveva ritenuto che, pur essendo lo spazio individuale di poco superiore ai 3 mq, le ulteriori condizioni detentive fossero complessivamente precarie e non dignitose, valorizzando in particolare l'assenza di acqua calda corrente nel bagno, la limitazione delle ore d'aria e la scarsità delle attività trattamentali. Il Ministero ha impugnato in cassazione deducendo violazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 3 CEDU e 35-ter della L. n. 354/1975, sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente valutato le prove e che, essendo lo spazio detentivo superiore alla soglia dei 3 mq, avrebbe dovuto considerare tutti i fattori positivi e negativi del trattamento; il ricorrente ha inoltre richiamato le risultanze della relazione amministrativa per affermare che la cella e il bagno disponevano di finestre, doccia, acqua corrente fredda, regime perimetrale aperto, palestra, campo di calcio, attività ricreative, culturali, scolastiche, universitarie e lavorative.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e, quindi, l'intero ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito e una diversa lettura delle risultanze istruttorie, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione. Ha confermato così il giudizio del Tribunale sulla responsabilità dell'amministrazione per detenzione non conforme all'art. 3 CEDU. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sul suo uso non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, riservata al giudice di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può mascherare una critica di merito alla ricostruzione dei fatti.

  • art. 3 CEDU

    Costituisce il parametro per valutare la conformità delle condizioni detentive al divieto di trattamenti inumani o degradanti.

  • art. 35-ter della legge n. 354 del 1975

    È la norma richiamata per il diritto al risarcimento/compensazione in caso di detenzione non conforme ai parametri convenzionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Serve come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315

    Conferma che l'attestazione del presupposto per l'ulteriore contributo unificato opera anche quando il ricorrente è un'Amministrazione dello Stato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti propri del controllo di legittimità.
  • L'apprezzamento delle risultanze istruttorie e la scelta delle prove ritenute più persuasive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivati.
  • Nelle controversie sul trattamento detentivo ex art. 3 CEDU, la conformità delle condizioni carcerarie va accertata dal giudice di merito sulla base di un complesso valutativo delle condizioni concrete; la censura in cassazione è inammissibile se mira solo a sovrapporre una diversa lettura del quadro fattuale.
  • Ai fini dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rileva l'esito di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'impugnazione anche quando la parte ricorrente sia un'Amministrazione dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.