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Ordinanza

Ordinanza n. 2837/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro la valutazione degli elaborati dell'esame di avvocato 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la sospensione degli atti relativi alla valutazione dei suoi elaborati nell'esame di avvocato 2025. Dalle motivazioni emerge che l'appellante contestava, almeno in termini di manifesta illogicità, travisamento dei fatti e contraddittorietà, la valutazione della Commissione, prospettando inoltre un'incoerenza tra i criteri valutativi applicati, il giudizio sugli elaborati e il punteggio numerico attribuito. È stato altresì allegato un pregiudizio cautelare, ritenuto però non grave e irreparabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché non emergevano profili di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o contraddittorietà nella valutazione della Commissione, riconducibile all'ambito della discrezionalità tecnica ad essa riservata. Non è stata ravvisata un'evidente incoerenza tra i criteri applicati, il giudizio sugli elaborati e il punteggio numerico attribuito. È stato inoltre escluso il periculum in mora, in quanto il pregiudizio allegato non presentava i requisiti della gravità e dell'irreparabilità. L'ordinanza cautelare di primo grado è stata quindi confermata nella sostanza; le spese della fase cautelare d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare; il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda secondo la sommaria cognizione propria della fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione della valutazione tecnica di una commissione esaminatrice non è sufficiente a integrare il fumus boni iuris se non emergono, almeno prima facie, profili di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o contraddittorietà.
  • Il sindacato cautelare sulla discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice resta circoscritto alla verifica esterna della coerenza e ragionevolezza della valutazione, senza sostituire il giudizio della commissione in assenza di evidenti anomalie.
  • La mera deduzione di un'incoerenza tra criteri valutativi, giudizio sugli elaborati e punteggio numerico non giustifica la sospensione degli atti se tale incoerenza non risulta evidente nella sommaria cognizione cautelare.
  • La tutela cautelare richiede la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza di uno solo dei due presupposti è sufficiente per respingere l'istanza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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