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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37767/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una complessa operazione finanziaria collegata a un immobile. In primo grado era stata respinta la domanda di una parte che chiedeva la condanna dell'altra al pagamento di una somma di denaro e alla restituzione di un assegno; in appello era stato riconosciuto solo in parte il credito, con condanna al pagamento di una somma più contenuta e alla restituzione dell'assegno, mentre era stata negata la restituzione di circa 98.000 euro, ritenuta non ancora esigibile perché subordinata al verificarsi di un presupposto fattuale. Il precedente ricorso per cassazione era stato rigettato con ordinanza. Con il presente ricorso per revocazione, il ricorrente lamenta che l'ordinanza revocanda avrebbe erroneamente ritenuto non avverata la condizione di esigibilità del credito e avrebbe trascurato la condotta illecita della controparte, che a suo dire avrebbe impedito la stipula del contratto definitivo relativo all'immobile e determinato l'avveramento del presupposto della restituzione. Deduce inoltre errori di procedendo e omessa considerazione di atti e decisioni di altri giudizi, sostenendo che l'errore della Corte sarebbe consistito nella mancata percezione della vera condizione cui era subordinato l'obbligo di pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto che le censure non integrassero un errore revocatorio di fatto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., perché si trattava in realtà di contestazioni dirette a rimettere in discussione il merito della precedente decisione e la valutazione delle risultanze processuali. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato. È stata invece respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal controricorrente, ritenendo non ravvisabile colpa grave nella proposizione della revocazione.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale della parte, richiamata per la rappresentanza del ricorrente nel giudizio di revocazione

  • artt. 391-bis e 380-bis c.p.c.

    disciplinano il procedimento di revocazione delle decisioni di Cassazione e la trattazione camerale; la Corte richiama tali norme per rilevare l'inammissibilità del ricorso

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel precedente giudizio di legittimità definito con ordinanza

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    invocato dal ricorrente per dedurre errori processuali

  • artt. 1353, 1358, 1359 c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere che la condizione sospensiva si sarebbe dovuta considerare avverata per fatto imputabile alla controparte

  • artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per censurare motivazione, valutazione delle prove e corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 1539 c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'illiceità della condotta della controparte

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    norma che definisce l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, richiamata per escludere che le censure vi rientrassero

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dal controricorrente per chiedere la condanna per lite temeraria, domanda respinta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per l'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando vi sia un contrasto tra la realtà processuale e la rappresentazione contenuta nella decisione, e l'errore sia puramente percettivo, non valutativo.
  • Non integra errore revocatorio la censura che mira a rimettere in discussione il merito della precedente decisione di legittimità o la valutazione delle prove già compiuta dalla Corte.
  • L'errore revocatorio deve riguardare atti interni al giudizio di cassazione e incidere direttamente sulla decisione impugnata; non possono essere riproposte questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere contro la decisione di merito.
  • Quando un pagamento è subordinato a una condizione sospensiva o a un presupposto fattuale, chi allega il mancato avveramento per fatto imputabile alla controparte deve provarne la causa e il nesso di imputazione.
  • Ai fini dell'applicazione della fictio di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c., l'interesse contrario all'avveramento va valutato in concreto e al momento del fatto impeditivo, ma resta necessario che sia dimostrato il comportamento ostativo della parte tenuta alla collaborazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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