Cassazione Penale, Sentenza n. 8461/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la pronuncia che aveva accolto la richiesta di consegna dall'Autorità giudiziaria tedesca per reati relativi al traffico di stupefacenti. Ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge deducendo che i fatti descritti nel mandato di arresto europeo configurerebbero mera detenzione per uso personale e quindi insussistenza del reato; (2) violazione dell'art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sostenendo che la consegna per il tempo necessario al processo avrebbe provocato grave pregiudizio per la libertà personale e la vita familiare; (3) violazione dell'art. 2 della stessa legge, deducendo che la consegna, imponendo la partecipazione al processo estero, lo priverebbe della facoltà di non partecipare al giudizio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Ministero dell'Interno ha comunicato la revoca del mandato di arresto da parte dell'autorità estera (decisione del 24/01/2023, comunicata il 25/01/2023), venendo così meno il titolo sulla base del quale era stata disposta la consegna. La Corte ha altresì rilevato che le questioni relative all'anticipato trasferimento del ricorrente in Germania attengono al profilo esecutivo del mandato e non rientrano nel controllo esercitabile sul provvedimento impugnato, perciò non sono state esaminate.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 2
L'art. 2 è stato invocato dal ricorrente per ragioni connesse alla libertà personale e alla vita familiare e per la possibilità di non partecipare al processo; tuttavia la Corte non ha esaminato il merito di queste censure perché il ricorso è divenuto privo di interesse a seguito della revoca del mandato di arresto.
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla Cancelleria ai sensi di tale disposizione.
Mandato di arresto europeo (strumento internazionale)
Il provvedimento di consegna era basato su un mandato di arresto europeo; la revoca di quel mandato da parte dell'autorità emittente ha fatto venire meno l'interesse all'impugnazione. Le questioni relative all'esecuzione materiale del mandato (es. trasferimento anticipato) sono distinte e ricadono nell'ambito dei rimedi e controlli esecutivi, non nell'impugnazione del provvedimento di consegna.
Massime di principio
- La revoca del mandato di arresto da parte dell'autorità emittente determina in genere la sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnazione della decisione di consegna e può portare all'inammissibilità del ricorso.
- Le censure sul merito della richiesta di consegna (es. configurabilità del reato come semplice detenzione per uso personale) devono essere tempestive, ma se il titolo estero viene revocato la Corte può non esaminarle per carenza di interesse.
- I profili relativi all'esecuzione materiale del mandato di arresto (ad es. trasferimento anticipato del soggetto prima della definizione del procedimento di consegna) sono questioni distinte rispetto alla decisione di consegna e vanno impugnate o contestate nell'ambito dei rimedi contro l'esecuzione, non necessariamente nel ricorso contro la decisione di consegna stessa.
- Se si teme un pregiudizio alla libertà personale o alla vita familiare a causa della consegna, tali elementi vanno documentati e posti con chiarezza nel procedimento principale; tuttavia il venir meno del titolo estero può rendere irrilevanti tali censure.
- In situazioni simili è utile richiedere misure provvisorie o sospensive prima dell'esecuzione (es. sospensione dell'estradizione/consegna) e monitorare tempestivamente eventuali revoche o decisioni dell'autorità emittente per valutare la necessità e la fondatezza del proseguimento dell'impugnazione.
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