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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5634 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di mora. Con il primo motivo sostenevano la nullità o inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente per la mancata indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate destinatario dell'impugnazione. Con il secondo motivo censuravano la motivazione della sentenza sul difetto di prova della notifica dell'atto impositivo originario e sulla durata eccessiva dell'attività di riscossione, ritenuta incompatibile con i termini di prescrizione e con il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze, perché non era stato parte del giudizio d'appello ed era ormai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. Ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate: il primo motivo è stato ritenuto infondato, poiché l'ufficio destinatario può essere individuato anche implicitamente e l'eventuale vizio era stato comunque sanato dalla costituzione dell'ufficio di Pescara senza contestazione della propria legittimazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la mancata formulazione del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. e perché prospettava questioni giuridiche e non un preciso fatto storico decisivo. È rimasto quindi fermo l'annullamento dell'avviso di mora. L'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese in favore del contribuente, mentre le spese tra il contribuente e il Ministero sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 18, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 546/1992

    L'indicazione dell'ufficio periferico o dell'ente contro il quale è diretto il ricorso può risultare anche implicitamente, attraverso dati ed elementi idonei a individuare senza incertezze il soggetto convenuto.

    La mancata indicazione espressa dell'ufficio non determina automaticamente l'inammissibilità se l'amministrazione destinataria è comunque identificabile dall'atto impugnato, dalla notifica e dal comportamento processuale delle parti. L'eventuale vizio può inoltre essere sanato dalla costituzione dell'ufficio senza tempestiva contestazione della propria legittimazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione relativo all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere accompagnato da un momento di sintesi; il motivo relativo alla violazione di legge deve contenere un quesito di diritto.

    Per i ricorsi soggetti alla norma, la mancata formulazione autonoma e sintetica del fatto controverso e decisivo o del quesito di diritto comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 40/2006

    Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    La censura motivazionale deve riguardare uno specifico fatto storico, controverso e decisivo, non mere questioni giuridiche, interpretazioni normative o argomentazioni delle parti.

  • Artt. 44 e 60 del D.P.R. n. 633/1972

    Sono richiamati in relazione ai termini e alle modalità di accertamento, liquidazione e riscossione dell'IVA, ma la Corte non ha esaminato nel merito tali questioni perché il motivo era inammissibile.

  • D.Lgs. n. 462/1997

    È indicato tra le norme invocate sul regime della riscossione, ma la Corte non ha proceduto alla relativa valutazione sostanziale.

  • Legge n. 156/2005

    È richiamata quale normativa transitoria sui termini di riscossione, senza che la Corte ne abbia verificato l'applicazione concreta a causa dell'inammissibilità del motivo.

  • Art. 2946 c.c.

    È richiamato con riferimento alla prescrizione ordinaria, ma la questione non è stata esaminata nel merito per l'inadeguata formulazione del motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'errore o l'omissione nell'indicazione dell'ufficio dell'amministrazione non comporta automaticamente l'inammissibilità: occorre verificare se il destinatario sia comunque identificabile e se l'ufficio costituito abbia contestato tempestivamente la propria legittimazione.
  • Le articolazioni territoriali dell'Agenzia delle entrate sono normalmente rilevanti sul piano organizzativo interno, ma non incidono sulla titolarità unitaria dell'Agenzia quale parte del processo; le loro vicende interne, di regola, non pregiudicano il contribuente.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale distinguere tra violazione di legge e vizio di motivazione. Quest'ultimo deve riferirsi a un fatto storico preciso, controverso e decisivo, mentre le contestazioni sull'interpretazione o applicazione delle norme devono essere formulate come violazioni di legge.
  • Quando una sentenza è soggetta all'art. 366-bis c.p.c., la mancanza del quesito di diritto o del momento di sintesi rende il motivo inammissibile, impedendo alla Corte di esaminare anche eventuali questioni sostanzialmente fondate.
  • La Corte di cassazione non esamina nel merito le questioni di prescrizione o decadenza se il motivo è processualmente inammissibile; è quindi necessario formulare correttamente il motivo prima di discutere la fondatezza della pretesa fiscale.
  • Il Ministero dell'economia e delle finanze non è normalmente legittimato a partecipare ai giudizi tributari relativi ad atti dell'Agenzia delle entrate, quando non sia stato parte nei precedenti gradi e l'Agenzia sia il soggetto titolare del rapporto controverso.

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