Ordinanza n. 10216/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di studio relativo al percorso di formazione degli insegnanti di sostegno, conseguito in Spagna e finalizzato all'insegnamento nelle classi di concorso ADAA e ADEE (sostegno infanzia e sostegno primaria), presentata dalla ricorrente al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in data 31/05/2024 (domanda n. 38569), ai sensi dell'art. 16, co. 6 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005, non concluso entro il termine fissato di 120 giorni con specifica richiesta di: - ordinare al Ministero dell'Istruzione ex art. 117 comma 2 cpa, di provvedere, entro il termine massimo di 60 giorni all'adozione del relativo provvedimento inerente alla domanda di riconoscimento del titolo estero ai sensi del disposto dell'art. 16, co. 6 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 e n°53/2013 per le classi di concorso ADAA e ADEE (sostegno infanzia e sostegno primaria) prevedendo, nel caso in cui sia necessaria una prova compensativa, la possibilità di scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento; - nominare, ai sensi dell'art..117 comma 3, un commissario ad acta nel caso in cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito dovesse risultare inadempiente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di riconoscimento di un titolo spagnolo per l'insegnamento di sostegno nelle classi ADAA e ADEE
Esito
La controversia
La ricorrente aveva proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento, presentata il 31 maggio 2024, di un titolo di studio conseguito in Spagna e finalizzato all'insegnamento di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria. Deduceva il mancato rispetto del termine di 120 giorni previsto dall'art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 e chiedeva di ordinare al Ministero di provvedere entro sessanta giorni, con previsione della possibilità di scegliere tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento ove fosse stata necessaria una misura compensativa. Chiedeva inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il giudizio era già stato definito dalla stessa Sezione con sentenza n. 18790 del 28 ottobre 2025, che aveva accolto il ricorso, ordinato l'adozione di un provvedimento espresso e nominato un commissario ad acta per l'eventuale perdurante inerzia. Successivamente, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, motivata dall'intenzione di iscriversi ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE, precisando poi che il deposito aveva finalità meramente informativa e di adempimento di una circolare ministeriale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere. La Sezione ha rilevato che il giudizio era già stato definito con una sentenza favorevole alla ricorrente e che la successiva comunicazione di rinuncia alla domanda di riconoscimento era stata depositata soltanto a fini informativi e per adempiere a una circolare ministeriale, senza che fosse richiesta al Collegio una nuova statuizione giurisdizionale. Non sono state adottate ulteriori misure sul silenzio, né è stata disposta una nuova nomina del commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo professionale o di studio conseguito in altro Stato membro e del termine entro cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della richiesta di ordinare all'amministrazione di provvedere sull'istanza rimasta inevasa.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
Direttiva 2005/36/CE
Indicata quale direttiva attuata dal d.lgs. n. 206/2007 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- Quando il giudizio avverso il silenzio è già stato definito con l'ordine all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso, una successiva comunicazione della parte relativa alla rinuncia all'istanza sostanziale, depositata per finalità meramente informative e senza richiesta di una nuova pronuncia, non impone al giudice l'adozione di ulteriori statuizioni.
- Nel giudizio amministrativo, il non luogo a provvedere ricorre quando, alla luce dell'avvenuta definizione del giudizio e delle comunicazioni successive delle parti, non residua una concreta richiesta sulla quale il collegio debba adottare una decisione giurisdizionale.
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