Sentenza del 27/05/2020 n. 9900 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento relativa all'IVA 2005 emessa dopo controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972. La contribuente deduceva: difetto e insufficiente motivazione della cartella (richiamando L. 212/2000 art. 7 e L. 241/1990 art. 3), nullita per omesso contraddittorio preventivo ex L. 212/2000 art. 6 comma 5 e mancata richiesta di chiarimenti/documenti prima dell'iscrizione a ruolo, e contestava la motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la legittimita della cartella. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per contraddittorieta tra censura di insufficienza e di inesistenza della motivazione e per inapplicabilita retrospettiva di talune norme processuali; ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., ritenendo che la giurisprudenza consolidata ammette che la cartella emessa sulla base della dichiarazione del contribuente assolva l'obbligo di motivazione con il mero richiamo alla dichiarazione stessa, che il contraddittorio preventivo e la comunicazione di irregolarita sono dovuti solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e che l'omissione della comunicazione nei casi di omessi o tardivi versamenti determina una mera irregolarita e non la nullita dell'atto. Condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di entrambe le controricorrenti con importi liquidati.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis
La cartella emessa a seguito di liquidazione basata sulla dichiarazione del contribuente puo' limitarsi a richiamare la dichiarazione stessa per assolvere l'obbligo di motivazione; non e' necessaria motivazione ulteriore quando la pretesa deriva dalla dichiarazione.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54-bis
Analogamente all'art. 36-bis DPR 600/1973, la cartella relativa a imposte determinate dalla dichiarazione puo' richiamare la dichiarazione per la motivazione.
L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 6, comma 5
L'obbligo del contraddittorio preventivo prima dell'iscrizione a ruolo sussiste solo se vi sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non e' richiesto per i meri errori materiali o per gli omessi/tardivi versamenti.
L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7
Richiamata dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto che non impone obblighi aggiuntivi di motivazione quando la pretesa deriva dalla dichiarazione stessa.
L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3
Non applicabile per ottenere motivazione aggiuntiva della cartella quando l'atto si fonda su dati gia' in possesso del contribuente (dichiarazione); art. 3 non impone l'accesso ad atti gia' noti al contribuente stesso.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, articolo 2
La riduzione delle sanzioni prevista non si applica nei casi di omessi o tardivi versamenti; l'omissione della comunicazione di irregolarita' in tali casi non preclude l'iscrizione a ruolo.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25
Il contenuto minimo della cartella previsto dall'art. 25 non richiede, tuttavia, una motivazione ulteriore quando la pretesa deriva da dichiarazione del contribuente; pertanto l'art. 25 non riformula l'obbligo di motivazione in tali ipotesi.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 36
Riferimento processuale; la censura di motivazione e' stata inquadrata anche ai sensi delle norme processuali sulla motivazione delle decisioni.
Codice di procedura civile, articolo 360 c.p.c.
Norme utilizzate per dedurre vizi di motivazione e violazioni di legge; la Corte ha ritenuto alcune censure incompatibili o inammissibili per contraddittorieta e perche' talune formulazioni non rientrano piu' fra i motivi utilizzabili ratione temporis.
Codice di procedura civile, articolo 360-bis c.p.c.
Funzione di filtro dei motivi di cassazione: i motivi manifestamente inconsistenti possono essere dichiarati inammissibili senza esame di merito; applicato per il secondo e terzo motivo.
Codice di procedura civile, articolo 348-ter c.p.c.
comma 5, citato nel testo
Riferimento alla limitazione della cognizione in caso di 'doppia conforme'; la Corte ha ritenuto il limite non applicabile ratione temporis o comunque non ostativo al sindacato sulla sussistenza effettiva della motivazione.
Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito L. 7 agosto 2012, n. 134, articolo 54
Norma modificativa del regime di impugnabilita' con riferimento alla 'doppia conforme'; la Corte ha escluso l'applicazione retroattiva al giudizio in esame.
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater
Riferimento alla possibile integrazione del contributo unificato a carico della ricorrente qualora dovuto.
Massime di principio
- La cartella di pagamento emessa a seguito di controlli automatici basati sulla dichiarazione del contribuente puo' considerarsi adeguatamente motivata con il mero richiamo alla dichiarazione stessa; non e' richiesta una motivazione analitica degli elementi gia' conosciuti dal contribuente.
- Il contraddittorio preventivo e l'invito a fornire chiarimenti o documenti prima dell'iscrizione a ruolo sono obbligatori solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; per errori materiali o per omessi/tardivi versamenti l'obbligo non sussiste e l'omissione non comporta la nullita della cartella.
- Nei casi in cui la pretesa tributaria derivi dalla dichiarazione del contribuente, grava sul contribuente l'onere di allegare e provare di aver eseguito i versamenti richiesti.
- Le censure di vizio di motivazione devono essere formulate in modo logicamente coerente: non e' possibile contestare contemporaneamente l'insufficienza e la totale inesistenza della motivazione.
- In sede di cassazione il filtro dell'art. 360-bis c.p.c. consente la declaratoria d'inammissibilita' dei motivi manifestamente inconsistenti; prima di prospettare ricorso per cassazione e' opportuno valutare la coerenza della doglianza con la giurisprudenza consolidata.
- La giurisprudenza consolidata sulla riscossione favorisce la stabilita' degli atti di riscossione fondati su dichiarazioni, rendendo piu' difficoltoso ottenere l'annullamento della cartella per vizi formali quando non ricorrono incertezze sostanziali.
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