Sentenza del 17/07/2019 n. 19166 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente sosteneva che, dopo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, avvenuta il 31 luglio 2009, l'utilizzatore dovesse restare soggetto passivo IMU fino alla riconsegna materiale dell'immobile, non ancora avvenuta. Contestava quindi che la CTR avesse trasferito automaticamente l'obbligo tributario alla società concedente dalla sola data di risoluzione, senza considerare la mancata restituzione del bene. Invocava anche la disciplina TASI e le istruzioni ministeriali, che collegano la fine della durata del leasing alla riconsegna comprovata da verbale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR Abruzzo e deciso la causa nel merito accogliendo la domanda originaria della contribuente. Ha stabilito che, ai fini IMU, l'utilizzatore del leasing resta soggetto passivo dalla stipula del contratto fino alla riconsegna effettiva dell'immobile, anche se il contratto è stato anticipatamente risolto. La mancata riconsegna mantiene infatti una situazione di disponibilità, obblighi e rischi in capo all'utilizzatore, secondo il principio di ultrattività del rapporto. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; il Comune è stato condannato a rimborsare alla società le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8
"Il presupposto dell'IMU ... è testualmente individuato ... nel possesso dei beni immobili"
Il presupposto dell'IMU è il possesso, inteso però in senso tributario e più ampio rispetto al possesso civilistico.
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1
"Per gli immobili ... concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario ... a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"
Nel leasing l'utilizzatore è soggetto passivo IMU dalla stipula fino alla durata effettiva del rapporto, che comprende il periodo successivo alla risoluzione fino alla riconsegna materiale del bene.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672
"In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario ... per tutta la durata del contratto; per durata ... deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna"
Sebbene riferita alla TASI, la disposizione conferma una regola generale: nel leasing la soggettività dell'utilizzatore termina con la riconsegna effettiva, documentata da verbale.
Codice civile, art. 1140
L'utilizzatore in leasing è civilisticamente un detentore qualificato, ma ai fini tributari è assimilato al possessore perché esercita sul bene i principali poteri, oneri e rischi connessi al godimento.
Codice civile, art. 1458
La retroattività della risoluzione contrattuale nei rapporti tra le parti non determina automaticamente il trasferimento della soggettività passiva IMU, che dipende dalla persistente disponibilità materiale del bene.
Codice civile, art. 1591
Il conduttore che ritarda la restituzione del bene continua a rispondere delle conseguenze del godimento e del ritardo fino alla riconsegna; tale principio supporta la permanenza della posizione tributaria dell'utilizzatore.
Codice civile, art. 1526
Nel leasing traslativo risolto per inadempimento, la disciplina della vendita con riserva di proprietà conferma che il rapporto e i relativi obblighi si esauriscono, in concreto, con la restituzione del bene.
D.M. 30 ottobre 2012, istruzioni per la dichiarazione IMU
Le istruzioni individuano nella riconsegna comprovata da verbale il momento rilevante per il subentro della società di leasing quale soggetto passivo, coerentemente con la ricostruzione adottata dalla Cassazione.
Massime di principio
- In caso di leasing immobiliare risolto anticipatamente, la sola comunicazione o dichiarazione di risoluzione non trasferisce automaticamente l'obbligo IMU alla società concedente.
- L'utilizzatore resta soggetto passivo IMU fino alla riconsegna effettiva dell'immobile al concedente; è quindi essenziale documentare tale momento con un verbale di consegna o altra prova certa.
- La disciplina fiscale può attribuire rilevanza alla disponibilità concreta e ai rischi sul bene, anche quando il soggetto non è civilisticamente possessore in senso stretto.
- Gli effetti della risoluzione nei rapporti contrattuali tra concedente e utilizzatore non coincidono necessariamente con gli effetti nel rapporto tributario con il Comune.
- Per chiedere il rimborso dell'IMU indebitamente versata, il concedente deve dimostrare che l'imposta è stata pagata per un periodo nel quale l'immobile non era ancora stato effettivamente riconsegnato.
- La regola va applicata verificando la data effettiva di restituzione del bene e la documentazione disponibile, perché una riconsegna solo formale o non provata può generare contestazioni.
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