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Ordinanza

Ordinanza n. 1991/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 29.12.2025 adottata dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Inclusione Sociale, Area Terzo Settore e Innovazione Sociale, non notificata alla Federazione -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- adottata in data 24.06.2024, come rettificata con la determinazione n. -OMISSIS- del 1° luglio 2024.

Giustizia amministrativa202602643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale regionale del 29 dicembre 2025 e, quali atti presupposti, determinazione del 24 giugno 2024 e relativa rettifica del 1° luglio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente del Terzo settore)

Prevale il privato

La controversia

La Federazione ricorrente ha impugnato una determinazione dirigenziale della Regione Lazio, non notificata alla stessa, nonché gli atti presupposti e connessi, chiedendone l'annullamento e domandando incidentalmente la sospensione dell'esecuzione. Il testo dell'ordinanza non specifica il contenuto puntuale degli atti impugnati né le singole censure dedotte. Il Collegio ha rilevato che le censure necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito. In udienza camerale è stato inoltre riferito che la ricorrente può procedere all'aggiornamento delle informazioni nella piattaforma RUNTS mediante presentazione di una domanda di iscrizione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione, disponendo il mantenimento della res adhuc integra sino alla conclusione della lite, in attesa della definizione del giudizio di merito. La misura è stata adottata mediante bilanciamento dei contrapposti interessi, senza anticipare la decisione sulle censure, ritenute meritevoli di approfondimento nella fase di merito. Il Collegio ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 10 giugno 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Le censure esposte nel ricorso necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito; va pertanto sollecitamente fissata la relativa udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    La norma consente, nella fase cautelare, di fissare sollecitamente l’udienza di merito quando l’esame delle censure richiede un approfondimento non compatibile con la decisione sommaria cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    va sollecitamente fissata la relativa udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod.proc.amm.

    Il giudice, pur accogliendo la tutela cautelare, dispone la rapida trattazione del merito quando le questioni controverse necessitano di approfondimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando le censure dedotte in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accogliere provvisoriamente la domanda cautelare per mantenere integra la situazione controversa e fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La tutela cautelare può essere accordata mediante il mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione del giudizio, sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti, senza che ciò implichi una decisione anticipata sulla fondatezza delle censure.
  • La possibilità per il ricorrente di aggiornare le proprie informazioni nella piattaforma RUNTS mediante presentazione di una domanda di iscrizione non esclude, di per sé, l'adozione di una misura cautelare conservativa quando il giudice ritenga opportuno preservare la situazione nelle more del merito.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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