Sentenza n. 1012/2026 - Palermo, Sezione 4
per la declaratoria di illegittimità: -del silenzio rigetto in merito all’istanza di accesso formulata in data 8 agosto 2025 afferente una richiesta di mantenimento in servizio fino al 70° anno di età, in forza dell’art. 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; - nonché per la condanna dell’Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione a consentire l’esibizione della documentazione richiesta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso dell'8 agosto 2025 relativa alla richiesta di mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata all'ARNAS l'8 agosto 2025, concernente una richiesta di mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età ai sensi dell'art. 15-nonies, comma 1, d.lgs. 502/1992. Ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio e la condanna dell'amministrazione a consentire l'esibizione della documentazione richiesta. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha integralmente osteso la documentazione, sicché la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha riqualificato la richiesta di improcedibilità come domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere, rilevando che l'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato era intervenuta spontaneamente, senza essere stata compulsata da un ordine giudiziale. Richiamando la giurisprudenza secondo cui la cessazione della materia del contendere consegue all'integrale soddisfazione della pretesa mediante un provvedimento amministrativo spontaneo, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono state dichiarate irripetibili nei confronti dell'ARNAS, non costituita in giudizio.
Norme richiamate
art. 15-nonies, comma 1, d.lgs. 502/1992
Norma richiamata nella richiesta amministrativa relativa al mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età; il giudice non ne esamina il merito applicativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta integrale soddisfazione dell'interesse azionato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato mediante un comportamento o provvedimento spontaneo, non adottato in esecuzione di un ordine giudiziale.
- L'integrale ostensione della documentazione richiesta in un giudizio avverso il silenzio-rigetto sull'accesso determina la cessazione della materia del contendere, se la soddisfazione della pretesa è piena e non residua alcun interesse attuale alla decisione.
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