Sentenza del 22/01/2021 n. 696 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
diritto al rimborso - incompatibilità col diritto comunitario - decadenza - decorrenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso di imposte poi dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dalla Corte di giustizia. La questione principale era quando decorre il termine di decadenza previsto dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per esercitare il diritto al rimborso: dal giorno successivo al versamento (o, per le somme soggette a ritenuta, dalla data in cui la ritenuta è stata operata) oppure dalla data della pronuncia della Corte di giustizia che ha sancito l'incompatibilità della norma impositiva con l'ordinamento comunitario.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Corte di cassazione, Sez. Un., n. 13676/2014) hanno stabilito che il termine di decadenza per il rimborso decorre dal giorno successivo al versamento dell'imposta ovvero, se trattasi di somme soggette a ritenuta, dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Non si fa partire il termine dalla data della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea. Di conseguenza, se la domanda di rimborso è proposta oltre il termine previsto dalla normativa nazionale, questa è sottoposta a decadenza anche se l'incompatibilità è stata accertata successivamente da una sentenza comunitaria.
Norme richiamate
Art. 38 d.P.R. n. 602/1973
La norma determina il termine di decadenza per il diritto al rimborso; la Corte di cassazione ha interpretato che tale termine decorre dal giorno successivo al versamento dell'imposta o, per le somme assoggettate a ritenuta, dalla data della ritenuta, e non dalla pronuncia della Corte di giustizia.
Cass. Sez. Un. n. 13676/2014
La pronuncia di legittimità statuisce che l'accertamento dell'incompatibilità con il diritto comunitario opera sul piano sostanziale del diritto al rimborso ma non sospende né fa decorrere ex novo i termini di decadenza previsti dalla normativa nazionale; tali termini restano ancorati al momento del versamento o della ritenuta.
Massime di principio
- Il termine di decadenza per chiedere il rimborso di un'imposta dichiarata incompatibile con il diritto comunitario decorre dalla data del pagamento (o, per le somme assoggettate a ritenuta, dalla data della ritenuta) e non dalla data della pronuncia della Corte di giustizia.
- Il contribuente deve esercitare tempestivamente l'azione di rimborso entro i termini previsti dall'ordinamento nazionale: l'accertamento successivo di incompatibilità comunitaria non riapre automaticamente i termini di decadenza.
- Per le somme percepite tramite ritenuta, il dies a quo è la data in cui la ritenuta è stata operata (non la data del pagamento da parte del percettore, se diversa).
- Se il termine nazionale è scaduto, il rimedio può essere precluso anche se la normativa interna si rivela successivamente incompatibile con il diritto comunitario; per contestare l'applicazione del termine si può valutare se, nel caso concreto, l'applicazione del termine nazionale contraddica il principio di efficacia del diritto comunitario (analisi caso per caso).
- Pratica consigliata: conservare prove del versamento/ritenuta e agire tempestivamente per il rimborso non appena emergano ragioni giuridiche (o fatti) che giustifichino la richiesta; considerare ricorsi giudiziali prima della scadenza per evitare la decadenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 gen 2021Sentenza del 22/01/2021 n. 9 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 22 gen 2021Sentenza del 22/01/2021 n. 104 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 gen 2021Sentenza del 22/01/2021 n. 105 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 gen 2021Sentenza del 22/01/2021 n. 106 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 gen 2021Sentenza del 22/01/2021 n. 108 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 gen 2021Sentenza del 22/01/2021 n. 113 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →