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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20603/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda esclusivamente la regolazione delle spese di lite in un giudizio tributario originato dall'impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, accolta in primo grado per l'assenza dell'indicazione del subalterno. In primo grado le spese erano state compensate integralmente dal giudice tributario provinciale, che aveva indicato come giusti motivi la natura del giudizio e la tipologia dell'atto impugnato. In appello la società aveva contestato solo tale statuizione sulle spese, ma la commissione tributaria regionale aveva rigettato l'impugnazione, aggiungendo che l'assenza di costituzione dell'ente riscossore nel grado di appello giustificasse la compensazione integrale. Con il ricorso per cassazione la società ha proposto sei motivi: deduzione di omessa pronuncia e difetto di motivazione; nullità della sentenza per vizio motivazionale e mancato esame della documentazione; violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 per illegittima compensazione delle spese sia in primo che in secondo grado; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116, 167 c.p.c.; ultrapetizione/omessa pronuncia; motivazione apparente. La Corte ha ritenuto assorbenti le censure ulteriori e ha esaminato il solo terzo motivo.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la compensazione delle spese disposta dai giudici di merito fosse in violazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, poiché fondata su ragioni generiche, stereotipate e non idonee a integrare 'gravi ed eccezionali ragioni' espressamente motivate. In particolare ha osservato che la pretesa semplicità della controversia non può giustificare la compensazione, ma semmai incidere solo sulla quantificazione delle spese; ha inoltre rilevato che il richiamo alla natura della lite e alla tipologia dell'atto impugnato è privo di specifico rilievo giuridico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione delle spese di lite alla luce dei principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate

    La compensazione delle spese nel processo tributario è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specifiche, non illogiche e adeguatamente motivate; formule generiche come natura della lite o tipologia dell'atto non sono sufficienti.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato quale base formale dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte accoglie solo la censura di violazione di legge relativa alla regolazione delle spese.

  • art. 2697 c.c.

    La censura di violazione dell'onere della prova è stata proposta, ma è stata assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.

  • artt. 115, 116 e 167 c.p.c.

    Le doglianze relative alla valutazione delle prove e alle difese processuali sono state assorbite.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Invocato per dedurre nullità della sentenza tributaria per ultrapetizione e omessa pronuncia, ma il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese non può essere sorretta da motivi generici o stereotipati: occorrono circostanze concrete, eccezionali e specificamente motivate.
  • La semplicità della controversia o dell'atto impugnato non costituisce, di per sé, una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese; può semmai incidere sulla loro quantificazione, non sull'azzeramento del principio di soccombenza.
  • Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è ammissibile quando il giudice di merito fondi la decisione su ragioni giuridicamente errate o illogiche, in violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
  • Le 'gravi ed eccezionali ragioni' devono emergere dalla specificità del caso concreto e possono includere, in particolare, la condotta processuale delle parti o fattori esterni tali da rendere sproporzionata l'applicazione del criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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