Sentenza n. 9251/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari: - del provvedimento prot. n. GSEWEB-P20250931602 del 14.11.2025 (doc. 1), inviato tramite pec alla ricorrente quale titolare della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo Agro-voltaico”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRV100236, comprensivo dell'installazione di un impianto agrivoltaico con potenza pari a 850,00 kW, nel Comune di Lecce (LE), con cui il GSE ne ha disposto l'esclusione; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi compresi: - i decreti dipartimentali nn. 402 e 403 del 17.10.2025 della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari (PIF) del Dipartimento Energia del MASE (docc. 2 e 3), pubblicati in data 12.11.2025, di approvazione delle graduatorie “Registri” e “Aste” di cui all'Avviso pubblico per l'iscrizione ai registri ed alle aste di cui al D.M. n. 436 del 22.12.2023, pubblicato con Decreto del Direttore del Dipartimento Energia del MASE n. 251 del 31.05.2024, dopo la riapertura dei termini disposta con decreto dipartimentale n. 123 del 27.03.2025 del MASE; e, in particolare, degli elenchi di cui alla Tabella B allegata al d.d. n. 402/25 (doc. 2) ed alla Tabella A allegata al d.d. n. 403/25 (doc. 3), concernenti rispettivamente i progetti non ammessi ai “Registri” e quelli ammessi alle “Aste”, nella parte in cui il progetto della ricorrente è presente nella prima mentre non risulta inserito nella seconda; - e, per quanto occorrer possa (nella parte ambigua ed in contrasto con il D.M. n. 436/2023 e le Regole Operative di cui al d.d. MASE n. 233/2024), il Manuale Utente del Portale Agrivoltaico pubblicato dal GSE nella sua ultima versione del 27.03.2025 (doc. 4); nonché per la condanna del GSE, stante l'impossibilità tecnica di realizzare l'impianto entro il termine decadenziale del 30.06.2026 stabilito dal D.M. n. 149/2025 (che ha modificato, sul punto, il D.M. n. 436/2023), al risarcimento danni in favore della ricorrente per la mancata erogazione del contributo a fondo perduto e degli incentivi sulla produzione di energia elettrica per anni 20.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di esclusione dalla procedura per l'accesso al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante per un impianto agrivoltaico, nonché gli atti ministeriali di approvazione delle graduatorie che collocavano il progetto tra quelli non ammessi ai Registri e non incluso nelle Aste
Esito
Favorevole al resistente (gestore dell'incentivo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, mandataria di una costituenda ATI, aveva presentato domanda telematica per l'iscrizione ai Registri previsti dal decreto Agrivoltaico, dichiarando che l'ATI era agricola e offrendo una riduzione tariffaria del 10,23%. Nel corso dell'istruttoria del GSE, dopo la richiesta di documentazione sulla natura agricola dei componenti dell'ATI, la società ha dichiarato che l'indicazione dell'ATI agricola costituiva un refuso, che essa non era impresa agricola e che la costituenda ATI doveva qualificarsi come non agricola; ha inoltre dichiarato di voler partecipare alla procedura delle Aste, confermando la riduzione tariffaria. Il GSE ha escluso il progetto rilevando la contraddittorietà tra la domanda originaria, diretta ai Registri, e le successive dichiarazioni, dirette a modificare la procedura di partecipazione. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della l. 241/1990, del d.lgs. 28/2011, del d.m. 436/2023, degli avvisi pubblici e delle Regole operative; difetto di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, travisamento, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; violazione dei principi di proporzionalità, correttezza, lealtà e buona fede. Ha sostenuto che l'errore derivasse dal portale o dal Manuale utente, che il GSE avrebbe dovuto riqualificare la domanda come domanda per le Aste e che casi analoghi sarebbero stati ammessi. Ha inoltre proposto domanda risarcitoria per danno emergente e lucro cessante, assumendo l'impossibilità di realizzare l'impianto entro il termine decadenziale del 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la domanda originaria fosse stata generata dal portale, sottoscritta dai rappresentanti della costituenda ATI e chiaramente indirizzata alla procedura dei Registri, con esplicita qualificazione del soggetto richiedente come ATI agricola. La sottoscrizione rendeva imputabili alla ricorrente i dati dichiarati. Le successive interlocuzioni del GSE erano finalizzate a verificare la natura agricola della società e non potevano trasformarsi in una modifica sostanziale della domanda o in una conversione dalla procedura dei Registri a quella delle Aste. Il giudice ha osservato che, anche ammettendo in astratto il soccorso istruttorio nelle procedure di massa quando serva a chiarire ambiguità senza alterare la par condicio, nel caso concreto le successive dichiarazioni non chiarivano la volontà originaria, ma esprimevano un mutamento di volontà. La riduzione tariffaria del 10,23% non dimostrava l'intenzione originaria di partecipare alle Aste, poiché l'offerta di riduzione era facoltativa ma consentita anche per i Registri. Non è stato accertato un vero malfunzionamento informatico: il portale consentiva di selezionare autonomamente la risposta relativa alla natura agricola dell'ATI e la scelta errata è stata ricondotta all'autoresponsabilità dell'operatore professionale. Anche il Manuale utente indicava i passaggi necessari per indirizzare la domanda alle Aste. È stata respinta la censura di difetto di istruttoria, poiché il contenuto della seconda integrazione comprendeva quello della prima e vi era stata interlocuzione sulle questioni rilevanti. È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento, perché eventuali ammissioni illegittime in casi analoghi non possono costituire tertium comparationis per ottenere l'estensione di un trattamento illegittimamente favorevole. Il GSE non aveva il potere di riqualificare d'ufficio la domanda, anche perché il corretto indirizzamento tra Registri e Aste costituiva una precondizione della valida partecipazione e il d.m. 436/2023 prevedeva procedure distinte, consentendo eventualmente la presentazione contestuale di due domande e stabilendo, in tal caso, la prevalenza della richiesta di iscrizione alle Aste. I requisiti di accesso agli incentivi, trattandosi di un aiuto di Stato, sono stati ritenuti di stretta interpretazione. Il principio del risultato non può ampliare i doveri istruttori dell'amministrazione né consentire una riqualificazione della domanda in corso di procedura in contrasto con legalità, autoresponsabilità e par condicio. La domanda risarcitoria è stata respinta perché, essendo legittimo il provvedimento di esclusione, mancava l'ingiustizia del danno quale elemento costitutivo della responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 6 d.m. 436/2023
La procedura di accesso agli incentivi agrivoltaici si svolge telematicamente sia per i Registri sia per le Aste.
art. 4 d.m. 436/2023
Individua le categorie soggettive rilevanti, tra cui l'impresa agricola o l'ATI agricola e gli altri soggetti ammessi, ai fini dell'accesso agli incentivi.
art. 5 d.m. 436/2023
Disciplina distintamente le procedure di iscrizione ai Registri e di partecipazione alle Aste.
art. 7, comma 6, d.m. 436/2023
il GSE nel formare le rispettive graduatorie farà prevalere la richiesta di iscrizione alla procedura d’asta
La presentazione contestuale di domande per Registri e Aste è distinta dall'erroneo indirizzamento di una sola domanda; la norma conferma la rilevanza della corretta individuazione della procedura.
art. 6, comma 1, lett. b, l. 241/1990
Il potere di chiedere chiarimenti e documenti non consente di modificare sostanzialmente la domanda originaria, trasformandone l'oggetto e la procedura.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I principi di correttezza e buona fede non impongono all'amministrazione di riqualificare una domanda sottoscritta dal richiedente in modo incompatibile con la procedura prescelta.
art. 107 TFUE
Poiché la misura costituisce un aiuto di Stato autorizzato come compatibile con il mercato interno, i requisiti e i presupposti del beneficio sono soggetti a stretta interpretazione.
art. 2043 c.c.
La responsabilità extracontrattuale richiede un danno ingiusto; in assenza di illegittimità dell'atto amministrativo manca tale requisito.
art. 14 d.lgs. 184/2025
La disciplina del soccorso istruttorio nel Codice degli incentivi è richiamata come sopravvenuta e non applicabile ratione temporis alla fattispecie.
Massime di principio
- Nelle procedure telematiche concorsuali per l'attribuzione di incentivi, la domanda generata dal sistema e sottoscritta dal richiedente rende a lui imputabili le opzioni e le dichiarazioni inserite, salvo che sia dimostrato un effettivo malfunzionamento bloccante o automatismo del sistema.
- Quando Registri e Aste costituiscono procedure distinte, le dichiarazioni successive rese nel corso dell'istruttoria non possono trasformare una domanda originariamente indirizzata ai Registri in una domanda per le Aste, se comportano un mutamento sostanziale della volontà di partecipazione e dell'oggetto della domanda.
- Il soccorso istruttorio nelle procedure di massa può, in astratto, essere valutato in concreto quando sia diretto a chiarire un'ambiguità o a regolarizzare elementi non sostanziali senza alterare la par condicio; non può invece essere utilizzato per modificare ex post la procedura scelta dal concorrente.
- L'offerta di una riduzione tariffaria, quando è facoltativa nella procedura dei Registri e obbligatoria nelle Aste, non costituisce da sola un indice sufficiente della volontà originaria di partecipare alle Aste.
- Eventuali provvedimenti amministrativi illegittimi adottati in favore di altri soggetti non possono essere utilizzati come tertium comparationis per ottenere l'estensione del trattamento illegittimamente favorevole mediante la censura di disparità di trattamento.
- I requisiti e i presupposti di accesso a un incentivo qualificato come aiuto di Stato sono di stretta interpretazione; il principio del risultato e i doveri di buona fede non consentono di ampliare i requisiti né di imporre la riqualificazione amministrativa di una domanda presentata sotto la responsabilità del richiedente.
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