Sentenza n. 1762/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento di non ammissione alla classe quarta; - del verbale del Consiglio di Classe relativo allo scrutinio finale per l’’anno 2022/2023 (non noto al ricorrente) nella parte in cui viene deliberata la non ammissione del ricorrente alla classe quarta; - della pagella e dei giudizi e/o valutazioni che hanno condotto alla non ammissione del ricorrente alla classe successiva; - di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale; - nonché per l’accertamento e la dichiarazione che il ricorrente abbia diritto all’ammissione alla classe successiva; nonché per la declaratoria, in via cautelare, del diritto del ricorrente ad essere ammesso, con riserva, a frequentare la classe quarta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, rilevata sulla base della dichiarazione della parte ricorrente e ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità della non ammissione né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Atto impugnato: non ammissione alla classe quarta, con impugnazione del verbale del consiglio di classe, della pagella e delle valutazioni presupposte
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di non ammissione alla classe quarta, il verbale del consiglio di classe relativo allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2022/2023, la pagella e i giudizi o le valutazioni che avevano condotto alla decisione, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’ammissione alla classe successiva e, in via cautelare, l’ammissione con riserva alla frequenza della classe quarta. Il ricorso era stato integrato da motivi aggiunti. Nel corso del giudizio, con memoria del 19 maggio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
Il giudice dichiara, anche d’ufficio, l’improcedibilità del ricorso quando, durante il giudizio, sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, intervenuta nel corso del giudizio, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all’esame dei vizi dedotti contro l’atto impugnato né delle domande connesse alla sua impugnazione.
Come è indicizzato
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