Cassazione Penale, Sentenza n. 23649/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Livorno che aveva respinto l'istanza di restituzione di prodotti alimentari sequestrati in relazione al reato per gli artt. 56 e 515 c.p. La società deduceva: 1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del GIP e del Tribunale del riesame, che avevano richiamato una nota dei Carabinieri riferita solo ai lotti E258 ed E257 senza spiegare il rigetto per tutti i beni sequestrati; 2) manifesta illogicità con riferimento al lotto E257, per il quale si sosteneva che la richiesta di restituzione era riferita a prodotti per i quali non era stato contestato alcun profilo di illiceità; 3) violazione di legge (artt. 7, 9 e 20 d.lgs. 27/2021) per presunte illegittimità nelle analisi di laboratorio e nei campionamenti, sostenendo inoltre di aver prodotto documentazione attestante la provenienza italiana del pomodoro utilizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la ricorrente ha rinunciato implicitamente al proseguimento dell'impugnazione: dopo la proposizione del ricorso era intervenuta una richiesta di patteggiamento (con parere favorevole del P.M.), che ha fatto venire meno l'interesse ad impugnare. Per tale motivo la Cassazione non ha esaminato il merito delle censure (motivi sulla motivazione, sul lotto E257 e sulle analisi). Non è stata disposta la condanna alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p., posto che l'emersione del nuovo fatto (richiesta di patteggiamento) è estranea a profili di colpa; la ricorrente è però stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
La definizione del ricorso è stata resa con riferimento a questa norma; il procedimento di impugnazione è stato chiuso per inammissibilità in ragione di fatti sopravvenuti (richiesta di patteggiamento) ai sensi della disciplina applicata.
art. 173 comma 1 disp. att. c.p.p.
Limita l'ampiezza della deduzione dei motivi in cassazione ai soli aspetti necessari per la decisione; la ricorrente ha comunque indicato i motivi entro i limiti imposti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la possibile condanna alla Cassa delle ammende per impugnazioni infondate per colpa. La Corte ha ritenuto che la sopravvenuta richiesta di patteggiamento esclude profili di colpa e quindi ha escluso l'applicazione della sanzione.
artt. 56 e 515 cod. pen.
Norme penali cui si riferisce il reato contestato e che giustificavano il sequestro dei prodotti; risultano essere l'oggetto della contestazione sostanziale che ha portato al provvedimento di sequestro.
d.lgs. 27/2021 artt. 7, 9 e 20
Disposizioni relative ai controlli ufficiali, alle analisi di laboratorio e alle procedure di campionamento. La ricorrente lamentava violazioni di tali norme, ma il Tribunale del riesame le ha ritenute tardive e la Cassazione non le ha esaminate per sopraggiunta inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La proposizione, dopo l'impugnazione, di una richiesta di patteggiamento o di altra condotta processuale che renda superflua l'impugnazione può essere interpretata come rinuncia all'appello e comportare l'inammissibilità del ricorso in cassazione.
- La sopravvenienza di fatti che eliminano l'interesse all'impugnazione giustifica l'inammissibilità senza necessariamente integrare gli estremi della colpa ex art. 616 c.p.p.; quindi non sempre scatta la condanna alla Cassa delle ammende.
- Le doglianze sulla motivazione (contraddittorietà, illogicità) devono essere ben circostanziate e, soprattutto in tema di restituzione di beni, riferirsi in modo specifico a ciascun lotto o bene contestato con documentazione puntuale collegabile agli stessi.
- Le contestazioni tecniche sulle analisi di laboratorio e sui prelievi (irregolarità di campionamento, laboratorio non ufficiale) vanno sollevate tempestivamente e documentate in modo preciso nelle fasi dibattimentali o nel riesame; sollevare tali profili solo in modo tardivo può determinare la loro inammissibilità.
- Se l'atto di indagine o la relazione di un organo (es. nota dei Carabinieri) sono richiamati dal giudice, chi impugna deve spiegare concretamente perché tale richiamo non giustifica la decisione; l'assenza di spiegazioni sufficienti può rendere il motivo di ricorso inefficace.
- In presenza di eventi nuovi che incidono sull'interesse a impugnare, è opportuno segnalare immediatamente al giudice le ragioni per cui l'impugnazione deve comunque proseguire, altrimenti il giudice può dichiararla inammissibile senza entrare nel merito.
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