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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13686/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

La controversia nasce dalla sequenza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati da una dirigente farmacista con un'azienda sanitaria locale, prorogati nel tempo e inseriti in un percorso di stabilizzazione avviato dall'ente pubblico. Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della base normativa regionale che sosteneva la procedura di stabilizzazione, l'azienda aveva annullato la procedura e disposto la cessazione del rapporto; la lavoratrice aveva chiesto la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, l'accertamento dell'illegittimità del recesso, la riqualificazione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni per abusiva reiterazione dei contratti a termine. La Corte d'appello aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di assunzione, ma aveva negato il risarcimento ritenendo che la successiva assunzione a tempo indeterminato avesse eliminato il pregiudizio. Con l'unico motivo di ricorso la lavoratrice ha denunciato violazione delle norme sul lavoro a termine nel pubblico impiego, sostenendo che: a) la giurisprudenza unionale avrebbe superato il divieto assoluto di conversione; b) la successiva assunzione non sarebbe stata sufficiente a escludere il danno, perché non inserita in un meccanismo di stabilizzazione specificamente volto a rimediare al precariato abusivo.

La decisione

La Cassazione ha rigettato la censura nella parte relativa alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, riaffermando che nel pubblico impiego contrattualizzato l'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 esclude la conversione anche in presenza di abusiva reiterazione dei contratti a termine. Ha invece accolto il ricorso nella parte in cui la Corte territoriale aveva escluso in modo automatico il risarcimento del danno per il solo fatto della successiva stabilizzazione. La Corte ha chiarito che la stabilizzazione può elidere le conseguenze dannose solo se avviene nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e se costituisce esito di misure specificamente mirate a superare il precariato, tali da offrire ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione. Poiché la Corte d'appello non aveva verificato tali presupposti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame sulla domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    invocato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di conversione/riqualificazione del rapporto; la Corte non ne ricava un esito favorevole nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    nel pubblico impiego contrattualizzato esclude la conversione del rapporto a tempo indeterminato in caso di violazione delle regole sull'assunzione o sull'impiego di lavoratori.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    può fungere da parametro per la quantificazione del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, quale danno presunto e sanzionatorio, in conformità al canone di effettività.

  • art. 3, comma 40, l.r. Puglia n. 40/2007

    norma regionale posta a base della precedente procedura di stabilizzazione, poi dichiarata costituzionalmente illegittima.

  • art. 10, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001

    richiamato in relazione al vaglio di costituzionalità delle norme che prevedevano misure sanzionatorie per l'abuso del termine.

  • art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, d.lgs. n. 165/2001

    considerati dalla Corte costituzionale compatibili con il diritto dell'Unione perché assistiti da misure sanzionatorie adeguate.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    norme sul rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato non comporta la conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato, perché il divieto è espresso dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 e l'ordinamento appronta rimedi alternativi.
  • La tutela contro l'abuso del termine può essere assicurata da misure risarcitorie e sanzionatorie conformi al diritto dell'Unione, tra cui un'indennità parametrata a criteri predeterminati, con possibilità per il lavoratore di provare un maggior danno.
  • La successiva assunzione a tempo indeterminato non esclude di per sé il diritto al risarcimento per l'abuso pregresso: essa elide il danno solo se avviene nell'ente autore dell'abuso e come esito di misure specifiche di stabilizzazione destinate a superare il precariato, idonee a offrire una ragionevole certezza di immissione stabile.
  • Il giudice di merito non può negare il risarcimento in modo apodittico per il solo fatto della stabilizzazione successiva, ma deve verificare concretamente il nesso causale tra l'abuso e l'assunzione stabile e la natura delle misure adottate.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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