Sentenza n. 1726/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: del provvedimento di diniego di condono n. 1107/2021 emesso in data 17.05.2021 dal Comune di Firenze e notificato in data 29.05.2021, in forza del quale è stato determinato il diniego della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 31, L. n. 47 del 28.02.1985 dalla sig.ra Angela Riblet per le opere asseritamente abusive realizzate a Firenze in via della Scala n. 11, piano 2, quartiere 1, consistenti nella realizzazione di una serra coperta a vetro, ubicata sul solaio di copertura di un vano del piano sottostante, alla quale si accede dalla terrazza di mq. 28,56, per asserito contrasto con il vincolo architettonico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a una serra coperta a vetro realizzata su immobile sottoposto a vincolo architettonico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato il diniego comunale di concessione edilizia in sanatoria, adottato ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47/1985, sostenendo che il diniego fosse fondato sull'erroneo parere negativo della Soprintendenza. In particolare, ha dedotto eccesso di potere per omessa o erronea valutazione della data di realizzazione della serra, che sarebbe stata anteriore all'imposizione del vincolo architettonico del 14 dicembre 1914, richiamando una dichiarazione di terzo del 1998. Ha inoltre lamentato che il Comune non avesse considerato la richiesta di revisione della pratica presentata nel 2001 dalla proprietà, rimasta senza seguito. L'associazione ha chiesto anche, in via eventuale, una consulenza tecnica sulla data di costruzione del manufatto. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del parere negativo della Soprintendenza e ne ha chiesto comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di consulenza tecnica, ritenendo la causa matura per la decisione. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che l'unico motivo formalmente rivolto contro il diniego comunale era sostanzialmente diretto a contestare il parere negativo della Soprintendenza, autorità non evocata in giudizio. Poiché il parere sfavorevole non era stato tempestivamente impugnato ed era divenuto definitivo, il Comune non poteva che negare il condono, mancando il presupposto legale costituito dal parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Il giudice ha comunque ritenuto il ricorso anche infondato nel merito: al momento dell'adozione del diniego risultava acquisito soltanto un parere negativo e la mera presentazione di un'istanza di revisione, rimasta priva di esito favorevole, non incideva sull'obbligo del Comune di recepire il parere negativo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 31 l. 47/1985
È la base normativa della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata per il manufatto abusivo.
art. 32 l. 47/1985
il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso
Il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo costituisce presupposto legale necessario per il rilascio del condono; la mancata impugnazione tempestiva del parere sfavorevole rende inevitabile il diniego comunale.
legge 20 giugno 1909 n. 364
È richiamata quale fonte della sottoposizione dell'immobile alle disposizioni di tutela storico-artistica.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio relativo a opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo, il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo costituisce un presupposto legale necessario per il rilascio della sanatoria.
- Il diniego comunale di condono fondato su un parere negativo dell'autorità di tutela non può utilmente essere impugnato contestando soltanto il contenuto di tale parere, quando il parere non sia stato tempestivamente impugnato nei confronti dell'autorità emanante e sia divenuto definitivo.
- La mancata impugnazione del parere negativo dell'autorità di tutela determina carenza di interesse all'impugnazione del successivo diniego comunale, poiché, anche in caso di riedizione del potere comunale, l'assenza del presupposto legale renderebbe inevitabile un esito negativo.
- La mera presentazione di un'istanza di revisione del parere negativo, rimasta senza un successivo provvedimento favorevole, non consente di superare il carattere ostativo del parere già reso né impone al Comune di sospendere o accogliere la domanda di condono.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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