Ordinanza n. 83/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'ASP di Enna alla richiesta di contrattualizzazione dell'associazione
Esito
La controversia
L'associazione ha impugnato la nota con cui il Direttore generale dell'ASP di Enna ha respinto la richiesta di contrattualizzazione, chiedendone l'annullamento previa adozione di misure cautelari, nonché l'annullamento degli atti connessi, presupposti o consequenziali. Nel giudizio si sono costituiti l'ASP di Enna e una delle società controinteressate, eccependo la competenza territoriale della Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia, in quanto la controversia riguarda attività dell'ASP di Enna. La ricorrente si è rimessa alle determinazioni presidenziali sulla questione; la causa è stata cancellata dal ruolo cautelare.
La decisione
Il Presidente del TAR ha ritenuto che la controversia riguardi attività amministrativa eventualmente da compiersi dall'ASP di Enna con efficacia nell'ambito della provincia di Enna. Poiché tale territorio ricade nella circoscrizione giudiziaria della Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia, il ricorso è stato assegnato a tale Sezione per il seguito di competenza, senza decisione sul merito dell'impugnazione né sulla domanda cautelare. La Segreteria è stata incaricata delle comunicazioni e degli adempimenti conseguenti.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
ha pronunciato la seguente ordinanza
La disposizione è richiamata quale base per l'adozione del provvedimento presidenziale.
art. 47 c.p.a.
sussistenza, ex art. 47 c.p.a., della competenza territoriale della Sezione staccata di Catania
La competenza territoriale è individuata in ragione del collegamento della controversia con l'attività dell'ASP di Enna e con gli effetti dell'attività amministrativa nella provincia di Enna.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda attività amministrativa destinata a produrre effetti nell'ambito territoriale di una provincia ricompresa nella circoscrizione di una sezione staccata del TAR, il ricorso deve essere assegnato a tale sezione per il seguito di competenza.
- La questione di competenza territoriale può essere definita con provvedimento presidenziale prima dell'esame della domanda cautelare; in tal caso l'assegnazione alla sezione competente non comporta una decisione sul merito o sulla tutela cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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