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Ordinanza

Ordinanza n. 83/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'ASP di Enna alla richiesta di contrattualizzazione dell'associazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'associazione ha impugnato la nota con cui il Direttore generale dell'ASP di Enna ha respinto la richiesta di contrattualizzazione, chiedendone l'annullamento previa adozione di misure cautelari, nonché l'annullamento degli atti connessi, presupposti o consequenziali. Nel giudizio si sono costituiti l'ASP di Enna e una delle società controinteressate, eccependo la competenza territoriale della Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia, in quanto la controversia riguarda attività dell'ASP di Enna. La ricorrente si è rimessa alle determinazioni presidenziali sulla questione; la causa è stata cancellata dal ruolo cautelare.

La decisione

Il Presidente del TAR ha ritenuto che la controversia riguardi attività amministrativa eventualmente da compiersi dall'ASP di Enna con efficacia nell'ambito della provincia di Enna. Poiché tale territorio ricade nella circoscrizione giudiziaria della Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia, il ricorso è stato assegnato a tale Sezione per il seguito di competenza, senza decisione sul merito dell'impugnazione né sulla domanda cautelare. La Segreteria è stata incaricata delle comunicazioni e degli adempimenti conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    ha pronunciato la seguente ordinanza

    La disposizione è richiamata quale base per l'adozione del provvedimento presidenziale.

  • art. 47 c.p.a.

    sussistenza, ex art. 47 c.p.a., della competenza territoriale della Sezione staccata di Catania

    La competenza territoriale è individuata in ragione del collegamento della controversia con l'attività dell'ASP di Enna e con gli effetti dell'attività amministrativa nella provincia di Enna.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda attività amministrativa destinata a produrre effetti nell'ambito territoriale di una provincia ricompresa nella circoscrizione di una sezione staccata del TAR, il ricorso deve essere assegnato a tale sezione per il seguito di competenza.
  • La questione di competenza territoriale può essere definita con provvedimento presidenziale prima dell'esame della domanda cautelare; in tal caso l'assegnazione alla sezione competente non comporta una decisione sul merito o sulla tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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