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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23002/2025 del 10/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Una società appaltatrice, in liquidazione, aveva chiesto la condanna del Comune al pagamento di somme ulteriori rispetto al corrispettivo originario di un appalto per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. La pretesa riguardava oneri aggiuntivi sostenuti perché, dopo l'avvio del rapporto, il committente pubblico aveva chiesto un ampliamento del servizio: lavaggio di un numero di cassonetti superiore al massimo pattuito e riparazione/ripristino di cassonetti vetusti e fuori uso. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo ostativa la pattuizione del corrispettivo a corpo; la Corte d'appello aveva invece accolto l'appello, riconoscendo un adeguamento del compenso per lavorazioni aggiuntive determinate da modifiche ampliative dell'oggetto contrattuale e da carenze della progettazione originaria. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) difetto assoluto di giurisdizione; 2) violazione degli artt. 1467 e 1664 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, con contestazione della qualificazione della domanda e dell'interpretazione del capitolato; 3) omesso esame di fatto decisivo, sostenendo l'erronea affermazione della prova documentale e testimoniale del credito; 4) violazione degli artt. 1467 e 1664 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, denunciando il travisamento delle deposizioni testimoniali. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché la questione di giurisdizione era coperta da giudicato interno, i motivi mescolavano in modo improprio violazione di legge e vizio motivazionale, non individuavano fatti storici decisivi omessi, e si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Comune. Ha rilevato, anzitutto, l'inammissibilità del motivo sulla giurisdizione per formazione del giudicato interno, poiché il giudice di primo grado aveva deciso nel merito implicando la giurisdizione ordinaria e tale statuizione non era stata censurata con appello incidentale condizionato. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi che cumulavano in modo promiscuo violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, nonché quelli che miravano solo a ottenere una rivalutazione delle prove e dei fatti di causa. Ha inoltre precisato che la ratio decidendi della sentenza d'appello non era l'adeguamento del prezzo per oscillazioni di costi ex art. 1664 c.c., ma il diritto dell'appaltatore a un maggior corrispettivo per lavori aggiuntivi ordinati dal committente e determinati da modifiche dell'oggetto del contratto. Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato anche le sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e di un'ulteriore somma a favore della cassa delle ammende, oltre alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.

    Il motivo di ricorso sulla giurisdizione è stato dichiarato inammissibile per giudicato interno, non potendo essere introdotta per la prima volta in cassazione una questione già implicitamente decisa dal giudice di primo grado e non censurata in appello.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Non è consentita la mescolanza nello stesso motivo di censure eterogenee di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo; il ricorrente deve formulare censure distinte e specifiche.

  • art. 1467 c.c.

    La norma è stata ritenuta non pertinente alla fattispecie, perché la domanda non riguardava l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'adeguamento del corrispettivo per circostanze imprevedibili, ma il compenso per lavori aggiuntivi richiesti dal committente.

  • art. 1664 c.c.

    La Corte ha chiarito che l'articolo non si applica alla richiesta di maggior compenso per opere/lavorazioni aggiuntive ordinate dal committente; esso concerne gli aumenti o diminuzioni imprevedibili nel costo di materiali e manodopera.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata; per tale ragione operano le conseguenze sanzionatorie richiamate dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la responsabilità aggravata processuale, condannando la parte ricorrente al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di un'ulteriore somma alla cassa delle ammende.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 d.lgs. 104/2010

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento del preteso difetto di giurisdizione, ma la censura è stata reputata inammissibile per giudicato interno.

Massime di principio

  • La questione di giurisdizione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando il giudice di primo grado abbia deciso nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e la parte interessata abbia prestato acquiescenza non proponendo rituale impugnazione sul punto.
  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare nello stesso motivo censure eterogenee di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo senza una distinta e chiara individuazione delle doglianze.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico preciso, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente contestare in modo generico la valutazione del materiale istruttorio o chiedere una nuova lettura delle prove.
  • In sede di legittimità non è consentito limitarsi a contrapporre una diversa interpretazione delle risultanze probatorie o delle clausole contrattuali a quella compiuta dal giudice di merito, se non si deduce specificamente la violazione dei canoni legali di interpretazione.
  • L'art. 1664 c.c. disciplina le variazioni imprevedibili dei costi di materiali e manodopera, non il diritto dell'appaltatore a un compenso ulteriore per prestazioni aggiuntive ordinate dal committente che abbiano modificato l'oggetto del contratto.
  • In un appalto a corpo, il compenso pattuito può essere modificato quando il committente richieda lavorazioni aggiuntive rilevanti, specie se dovute a carenze quantitative o qualitative della progettazione originaria, perché in tal caso muta l'oggetto della prestazione contrattuale.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la disciplina processuale prevede specifiche conseguenze sanzionatorie per l'abuso del processo, applicabili secondo la valutazione del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpreseImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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