Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1064/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202400942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca di un finanziamento agevolato di 25.000 euro e successiva richiesta di restituzione di 22.050,62 euro, fondate sulla non veridicità della dichiarazione relativa all’assenza di cause ostative fiscali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente e autorità fiscale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto nel 2021 un finanziamento agevolato previsto dal Fondo Sicilia, dichiarando l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016. A seguito di verifiche dell’Agenzia delle Entrate, IRFIS avviava il procedimento e disponeva la revoca del beneficio, rilevando la mancata dichiarazione di violazioni tributarie definitivamente accertate e di ulteriori posizioni non definitivamente accertate. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016, dell’avviso pubblico e dell’art. 2953 c.c., sostenendo che alcune posizioni fossero successive alla domanda, di modesto importo, già pagate o definite, oppure prescritte, e quindi non idonee a fondare una dichiarazione mendace. Con il secondo motivo ha contestato la rilevanza delle violazioni non definitivamente accertate, deducendo che esse non determinassero automaticamente l’esclusione e richiedessero una valutazione motivata sull’affidabilità dell’operatore. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, il difetto dei presupposti della revoca, il difetto di istruttoria e di motivazione, assumendo che IRFIS avesse recepito acriticamente le risultanze dell’Agenzia delle Entrate senza una verifica autonoma. IRFIS ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva del finanziamento, e ha difeso la legittimità della revoca. L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto la definitività e la gravità delle violazioni fiscali, nonché la mancata impugnazione degli atti impositivi.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il controllo successivo sulle autodichiarazioni, anche se svolto dopo l’erogazione del finanziamento, riguarda la verifica originaria dei requisiti di ammissione e si colloca nella fase pubblicistica di selezione e controllo, con esercizio di poteri autoritativi di ritiro; la posizione del beneficiario è quindi di interesse legittimo. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha accertato che la beneficiaria aveva omesso di dichiarare violazioni tributarie definitivamente accertate, tra cui posizioni relative agli anni d’imposta 1993-1995 per complessivi 38.975,95 euro, superiori alla soglia di gravità. Le violazioni definitive gravi comportano automaticamente l’esclusione, mentre le violazioni non definitive rilevano solo oltre la soglia prevista e previa valutazione negativa dell’affidabilità. Tuttavia, l’esistenza di violazioni definitivamente accertate rendeva irrilevante la censura relativa alla mancata valutazione delle violazioni non definitive. Il TAR ha inoltre affermato che l’eventuale successiva estinzione del debito tributario non elimina l’obbligo di dichiarare il fatto storico della violazione. La prescrizione, secondo l’impostazione accolta dal Collegio, incide sulla coercibilità del credito e non sulla sua esistenza sostanziale; non può quindi essere equiparata all’integrale estinzione del debito prevista dall’art. 80, comma 4, ai fini dell’obbligo dichiarativo. La dichiarazione è stata pertanto ritenuta non veritiera. Il terzo motivo è stato respinto perché la misura applicata non costituisce revoca in autotutela ex art. 21-quinquies l. 241/1990, ma decadenza sanzionatoria per dichiarazioni non veritiere, vincolata e prevista dall’avviso pubblico. Non era quindi necessaria una nuova ponderazione dell’interesse pubblico né una motivazione rafforzata. IRFIS poteva fondarsi sulla certificazione dell’Agenzia delle Entrate, autorità competente, in assenza di una contestazione puntuale e documentata della beneficiaria. La richiesta restitutoria è rimasta ferma quale atto consequenziale. Le spese sono state compensate in ragione della natura controversa della questione relativa alla prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 10 l.r. Sicilia n. 9/2020

    Istituisce il Fondo Sicilia presso IRFIS per sostenere gli operatori economici colpiti dalla crisi pandemica.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    Rilevano, ai fini delle cause ostative fiscali, le violazioni gravi definitivamente accertate; le violazioni non definitivamente accertate richiedono, oltre la soglia prevista, una valutazione negativa sull’affidabilità dell’operatore. L’obbligo dichiarativo riguarda anche il fatto storico di violazioni pregresse non dichiarate.

  • art. 11 Avviso pubblico 2021

    Prevede la revoca delle agevolazioni in caso di dichiarazioni non veritiere; la revoca assume natura di decadenza sanzionatoria quando dipende dall’insussistenza originaria dei requisiti dichiarati.

  • d.P.R. n. 445/2000

    Costituisce il quadro normativo delle autodichiarazioni rese dal richiedente circa il possesso dei requisiti.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Disciplina la revoca in autotutela per nuova valutazione dell’interesse pubblico rispetto a un provvedimento legittimo; non si applica alla decadenza vincolata per dichiarazioni non veritiere o per insussistenza dei requisiti.

  • art. 2934 c.c.

    Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

    La diversa interpretazione sistematica accolta dal Collegio considera la prescrizione incidente sulla coercibilità del diritto, non sulla sua esistenza sostanziale.

  • art. 2937 c.c.

    La possibilità di rinunciare alla prescrizione già maturata è valorizzata come indice della permanenza del diritto, sebbene non coercibile.

  • art. 2938 c.c.

    La prescrizione non è rilevabile d’ufficio; tale carattere è utilizzato per sostenere che essa opera sul piano processuale della coercibilità.

  • art. 2940 c.c.

    L’irripetibilità del pagamento spontaneo del debito prescritto conferma, secondo il Collegio, la perdurante esistenza del rapporto obbligatorio come obbligazione naturale.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., 15 luglio 2020, n. 18

    La decadenza per insussistenza originaria o sopravvenuta dei presupposti del beneficio è un effetto vincolato e non espressione di un potere discrezionale di riesame dell’interesse pubblico.

Massime di principio

  • Quando un finanziamento agevolato è concesso sulla base di autodichiarazioni, il controllo successivo sulla veridicità dei requisiti riguarda la fase pubblicistica di ammissione al beneficio, anche se effettuato dopo l’erogazione; le relative controversie appartengono alla giurisdizione amministrativa.
  • La mancata dichiarazione di una violazione tributaria effettivamente commessa può integrare dichiarazione non veritiera anche se il debito è stato successivamente pagato, definito o altrimenti regolarizzato, poiché l’obbligo dichiarativo riguarda il fatto storico della violazione.
  • La prescrizione del debito tributario, incidendo sulla coercibilità del credito e non sulla sua esistenza sostanziale, non equivale all’integrale estinzione del debito prevista dall’art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 e non esclude, di per sé, l’obbligo di dichiarare la violazione pregressa.
  • Le violazioni tributarie gravi e definitivamente accertate determinano automaticamente la causa ostativa prevista dall’art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016; una volta accertata tale causa vincolata, è irrilevante la censura relativa alla mancata valutazione discrezionale dell’affidabilità per violazioni non definitivamente accertate.
  • La decadenza dal finanziamento per dichiarazioni non veritiere non è una revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, ma un effetto vincolato previsto dalla disciplina del beneficio; non richiede una nuova ponderazione dell’interesse pubblico né una motivazione rafforzata.
  • L’ente concedente può fondare la verifica della regolarità fiscale sulla certificazione dell’autorità fiscale competente e non è tenuto a svolgere un autonomo sindacato sostitutivo sulle singole posizioni tributarie, salvo una contestazione puntuale e documentata idonea a infirmare la certificazione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutelaGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.