Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44365/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per presunta appartenenza alla "cosca Catarisano" e reati connessi. Il ricorso censura: (1) la carenza di gravità indiziaria, fondata principalmente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Mirarchi, Mammone, Danieli) ritenute vaghe, de relato o prive di riscontri oggettivi; (2) la contraddittorietà della valutazione relativa al reato di incendio (art. 424 c.p.), derubricato ma comunque utilizzato come indicatore di appartenenza all'associazione; (3) l'erronea valutazione delle esigenze cautelari e della presunta esclusiva insostituibilità della custodia in carcere, anche alla luce di precedenti assoluzioni (assoluzione per "perché il fatto non sussiste") rispetto a contestazioni estorsive.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi al vizio di motivazione circa la gravità indiziaria. Ha rilevato che il Tribunale del riesame si è limitato a richiamare le dichiarazioni dei collaboratori senza adeguatamente motivarne l'attendibilità, non ha acquisito riscontri oggettivi individualizzanti e ha utilizzato contraddittoriamente elementi derivanti da un procedimento in cui il ricorrente era stato assolto. Ha altresì riscontrato incoerenze nella valutazione dell'incendio (mancanza di tempo, luogo e modalità ma contemporanea affermazione dell'avvenuto danneggiamento). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co.7 c.p.p.; il motivo relativo alle esigenze cautelari è stato ritenuto assorbito e soggetto a nuovo esame in caso di riscontro positivo del quadro indiziario.

Norme richiamate

  • art. 424 cod. pen.

    Il Tribunale aveva derubricato il fatto all'ipotesi di cui al primo comma, ritenendo inapplicabile la misura cautelare per quella fattispecie; la Corte rileva la contraddittorietà nell'usare comunque il fatto come indicatore di associazione senza fornire elementi di tempo, luogo e modalità.

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata per la competenza del giudice del rinvio: la Corte dispone il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente secondo tale previsione.

  • Giurisprudenza (Sez.1, n. 4087 del 6/2/2018, dep. 2019, Rv. 275164)

    Sez.1, n. 4087 del 6/2/2018, dep. 2019, Rv. 275164

    Principio secondo cui la convergenza di più dichiarazioni di collaboratori può fondare una misura cautelare solo se accompagnata dalla descrizione di fatti specifici e comportamenti concreti dell'imputato che dimostrino il suo apporto consapevole al sodalizio; la Corte richiama questo principio per esigere riscontri oggettivi e individualizzanti.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per costituire gravità indiziaria idonea a fondare misure cautelari, devono essere corredate da riscontri oggettivi e da descrizioni specifiche (tempo, luogo, modalità) dei comportamenti attribuiti all'indagato; mere affermazioni generiche o de relato sono insufficienti.
  • Un giudizio di assoluzione del ricorrente con formula "perché il fatto non sussiste" costituisce un elemento favorevole che non può essere utilizzato senza adeguata motivazione come conferma indiretta della colpevolezza in un procedimento cautelare.
  • È contraddittorio derubricare un fatto (es. incendio) e al contempo utilizzare quel medesimo fatto come indicatore significativo dell'appartenenza associativa: il collegamento richiede motivazione chiara e riscontri concreti.
  • Se la motivazione sulla gravità indiziaria è lacunosa o contraddittoria, l'annullamento dell'ordinanza cautelare e il rinvio per nuovo esame sono probabili; le esigenze cautelari andranno riesaminate solo se emergono elementi indiziari solidi e coerenti.
  • In fase difensiva è strategico evidenziare vaghezza, de relato e mancanza di riscontri oggettivi nelle dichiarazioni dei collaboratori, nonché qualsiasi contrasto con esiti processuali precedenti, per mettere in crisi la sussistenza della gravità indiziaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.