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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12745/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Per l'anno d'imposta 2011 a una contribuente, socia al 50% di una s.r.l., veniva notificato un avviso di accertamento fondato sulla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e su una ricostruzione induttiva del reddito, anche in ragione della partecipazione societaria e di altri elementi. In primo grado, nel corso del giudizio, il rappresentante dell'Ufficio aveva erroneamente dichiarato che fosse stata perfezionata una procedura di accertamento con adesione relativa alla società presupposta. Il giudice tributario annullava la pretesa, ritenendo definito il presupposto accertamento societario e conseguentemente travolto il recupero nei confronti della socia. L'Agenzia, in appello e poi in cassazione, contestava che la procedura di adesione potesse dirsi perfezionata in assenza di atto scritto e di pagamento, e denunciava inoltre la nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulle specifiche censure. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi: violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per omessa motivazione/omessa pronuncia; violazione degli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 218/1997 per erronea ritenuta definitività della procedura di accertamento con adesione senza il necessario pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha rilevato che la sentenza impugnata si era limitata ad affermare, in modo acritico e senza confronto con i motivi di appello, che la definizione agevolata fosse perfezionata, senza esaminare le specifiche doglianze dell'Ufficio. Ha quindi qualificato la decisione di merito come affetta da omessa pronuncia e motivazione apparente, richiamando il principio del "minimo costituzionale" della motivazione e i limiti della motivazione per relationem. Ha inoltre ribadito che, in tema di accertamento con adesione, il pagamento dell'importo dovuto o della prima rata è presupposto essenziale di efficacia della procedura; in difetto, la procedura non si perfeziona e la pretesa tributaria originaria permane. Per tali ragioni ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice di merito afferma la conclusione senza indicare in modo intelligibile gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a base della decisione, impedendo il controllo sulla logicità del ragionamento.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice recepisce in modo autonomo e critico il contenuto richiamato; non è sufficiente un richiamo acritico o meramente assertivo a una precedente decisione o ad altra fonte.
  • Nel processo tributario il giudice di appello deve confrontarsi specificamente con i motivi di gravame e con le difese dell'Ufficio; la mera conferma della decisione di primo grado, senza valutazione delle censure, integra vizio di omessa pronuncia e motivazione apparente.
  • In tema di accertamento con adesione, il perfezionamento della procedura presuppone il pagamento dell'importo dovuto o della prima rata; se il pagamento manca, la procedura non si perfeziona e l'originaria pretesa tributaria resta integra.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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