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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12063/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Una proprietaria conveniva in giudizio la titolare del fondo servente davanti al Tribunale, deducendo l'esistenza di una servitù di passaggio, pedonale e carrabile, costituita da un titolo del 2001, e lamentando che la convenuta avesse edificato un muro di recinzione e apposto un cancello tali da occupare in parte aree interessate dal transito, con conseguente restringimento della sede di passaggio e impedimento o difficoltà nell'esercizio della servitù. Chiedeva l'accertamento della servitù, la rimozione degli ostacoli e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accertava l'esistenza della servitù ma rigettava le domande di accertamento del restringimento, di ripristino della situazione precedente e di risarcimento. La Corte d'appello confermava, salvo il capo sulle spese. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per erronea interpretazione della domanda e del contratto, sostenendo che si dovesse riconoscere il diritto e ordinare la riduzione in pristino rispetto alle alterazioni del fondo servente; 2) violazione delle norme sul consulente tecnico per la formulazione di un quesito illegittimo e per l'erronea determinazione dei confini; 3) omessa o errata valutazione delle prove, con particolare riguardo a foto e testimonianze sulla realizzazione del muro e del cancelletto; 4) omessa o errata valutazione della domanda risarcitoria, prospettata come vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. e correlata ai danni derivanti dalle opere limitative del passaggio e dalla mancata realizzazione dell'impianto di riscaldamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi infondati perché le censure, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità quando la motivazione sia effettiva, coerente e congrua. Quanto al secondo motivo, ha escluso che la formulazione del quesito al consulente tecnico esorbitasse dai limiti di funzionalità rispetto alla controversia. Sul terzo motivo ha ribadito che il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulle prove ritenute più persuasive senza dover confutare analiticamente ogni elemento istruttorio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente, lamentando l'omesso esame della domanda di risarcimento, non aveva dedotto la nullità della decisione per omessa pronuncia, ma aveva inquadrato la censura come vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., schema non idoneo a veicolare una doglianza di omessa pronuncia. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 112, 115, 163, 167 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'erronea interpretazione della domanda e delle preclusioni processuali; la Corte ha ritenuto che le censure non evidenziassero un vero errore di diritto ma una diversa lettura dei fatti.

  • artt. 1063, 1067 c.c.

    Richiamati in relazione alla servitù di passaggio e alla sua estensione; la Corte non ha ravvisato violazioni, osservando che la doglianza mirava a contestare l'accertamento di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione del contratto costitutivo della servitù; la Corte ha escluso che vi fosse un errore interpretativo censurabile in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ribadito che le contestazioni della ricorrente attenevano alla valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 2699 c.c.

    Citato dalla ricorrente nel quadro delle dedotte violazioni, senza che la Corte ravvisasse un autonomo profilo decisivo.

  • artt. 112, 167, 191 c.p.c.

    Richiamati con riguardo al quesito posto al consulente tecnico e alla dedotta illegittimità dell'incarico; la Corte ha escluso l'illegittimità del quesito perché funzionale alla decisione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte ha precisato che il motivo non può essere usato per ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti; nel caso del quarto motivo, ha dichiarato inammissibile la censura perché non veicolava una reale doglianza di omessa pronuncia ma un vizio motivazionale.

  • artt. 118, 132 disp. att. c.p.c., 115, 166 c.p.c., 2043 c.c.

    Richiamati nel quarto motivo per sostenere l'omessa valutazione della domanda di risarcimento; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura così formulata.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se la censura investe la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, essa è inammissibile o comunque non idonea a fondare il vizio di legge.
  • Non è consentito trasformare in violazione di legge la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione sia effettiva, coerente e congrua.
  • Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su alcune prove e non su altre, senza dover analiticamente confutare ogni singolo elemento istruttorio, purché esponga le ragioni della scelta in motivazione congrua.
  • La formulazione dei quesiti o degli incarichi al consulente tecnico è censurabile solo se esorbita dai limiti di funzionalità rispetto alla controversia; altrimenti la doglianza si risolve in un dissenso sull'apprezzamento tecnico-fattuale.
  • La censura di omessa pronuncia su una domanda o eccezione è ammissibile solo se il ricorrente deduce in modo inequivoco la nullità della sentenza derivante dall'omissione; non basta lamentare omessa o insufficiente motivazione né invocare l'art. 360 n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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