Sentenza n. 722/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 408/2024 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, del decreto ingiuntivo n. 408/2024 del Tribunale di Rimini
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 408/2024, divenuto esecutivo e definitivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Erano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo al Ministero senza che quest'ultimo avesse provveduto al pagamento. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Dopo la notificazione del ricorso e l'instaurazione del giudizio, il Ministero ha effettuato il pagamento dovuto; il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese processuali, rilevando che l'adempimento era intervenuto soltanto successivamente all'avvio del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento del dovuto ha soddisfatto integralmente la pretesa sostanziale azionata in ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio, in quanto l'adempimento è intervenuto solo dopo la notificazione del ricorso e l'instaurazione del processo. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 300, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione di un importo pari al contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'amministrazione.
art. 647 c.p.c.
È richiamato con riferimento alla definitività del decreto ingiuntivo notificato al Ministero.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo nei confronti di una pubblica amministrazione, l'integrale pagamento del dovuto intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale è stata soddisfatta.
- Anche quando il pagamento sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere, l'amministrazione può essere condannata alle spese processuali se l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso e l'avvio del giudizio, risultando causalmente responsabile della sua instaurazione.
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