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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24041/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che li aveva condannati per reati contro la pubblica amministrazione (concussione, falso ideologico in atto pubblico e altri), deducendo vizi di motivazione e di diritto: in particolare la mancata correlazione tra fatto contestato e fatto deciso, il travisamento delle prove e la richiesta di riqualificazione di alcuni fatti (da concussione a induzione indebita o tentata), l'errata applicazione dell'aggravante del falso in atto di fede privilegiata, violazioni delle garanzie difensive per modifiche dell'imputazione, e richieste di riduzione della pena e riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi: per Dario Rotondo e Enzo Del Sesto ha confermato le condanne per i reati principali (tra cui la concussione relativa al capo f) e altri reati dichiarati provati), ma ha dichiarato l'estinzione per prescrizione della fattispecie aggravata del falso in atto pubblico prevista dall'art. 476, secondo comma, eliminando la pena accessoria ad essa collegata; per talune censure ha dichiarato l'inammissibilita o l'infondatezza, respingendo la richiesta di riqualificazione come mera rivalutazione dei fatti. Per Antonio Del Sesto la Corte ha annullato senza rinvio gli effetti penali della sentenza in relazione ai reati a lui ascritti perché estinti per prescrizione; ha però annullato con rinvio la sentenza nei soli effetti civili per omessa decisione sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato Marcello, rimettendo la questione al giudice civile di appello per la liquidazione delle spese. Inoltre la Cassazione ha confermato l'obbligo in capo a Rotondo e Enzo Del Sesto della rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 317 cod. pen.

    La Cassazione richiama la nozione di concussione come delitto che si realizza anche mediante la costrizione implicita e che può perfezionarsi con la promessa della utilità; la distinzione con l'induzione indebita (art. 319‑quater) dipende dal grado di compressione della libertà di autodeterminazione della vittima.

  • art. 319-quater cod. pen.

    Richiamato per distinguere la induzione indebita dalla concussione: la prima comporta persuasione e margini decisionali più ampi per la vittima, la seconda una coartazione che determina la promessa/dazione senza vantaggio volontario.

  • art. 476 cod. pen., secondo comma

    L'aggravante del falso in atto di fede privilegiata richiede che l'atto sia un atto pubblico di fede privilegiata e che l'autore sia titolare, per legge o regolamento, della funzione certificatoria che attribuisce a quell'atto efficacia probatoria privilegiata; in mancanza di tale requisito soggettivo l'aggravante non può essere applicata.

  • art. 476 cod. pen., primo comma

    Riconosciuto il falso ideologico in atto pubblico (senza l'aggravante della fede privilegiata) quando il pubblico ufficiale attesti falsamente fatti che rientrano nella sua attività di formazione dell'atto.

  • art. 2700 cod. civ.

    Indicata come norma che definisce i requisiti dell'atto pubblico di fede privilegiata: la Cassazione la utilizza per delimitare la portata probatoria degli atti e l'ambito di applicazione dell'aggravante del 476, comma 2.

  • art. 513 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un coimputato: la Corte rileva che l'omessa decisione sull'inutilizzabilità può incidere sulle statuizioni civili e impone, se rilevante, l'annullamento con rinvio per gli effetti civili.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che sono inammissibili in cassazione le questioni non prospettate in appello, quindi i motivi nuovi o non trattati in sede di appello vengono dichiarati inammissibili.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla impossibilita di pronunciare un proscioglimento nel merito quando il reato è estinto per prescrizione; si applica la declaratoria di estinzione.

  • art. 133 cod. pen.

    Riguarda la determinazione della pena e le attenuanti generiche: la Corte ricorda l'ampio margine discrezionale del giudice di merito nell'applicazione delle attenuanti sulla base della gravità degli atti e della personalità dell'autore.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione al riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti comuni e al criterio di quantificazione della pena in presenza di continuazione; la Corte conferma la discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Utilizzato come norma procedurale per disporre, dopo annullamento, il rinvio agli effetti civili al giudice competente.

Massime di principio

  • Concussione vs induzione indebita: valutare il grado di compressione della libertà della vittima; se la vittima è posta davanti a un danno 'contra ius' la fattispecie è concussione, anche se la pressione è implicita.
  • Falso in atto pubblico aggravato (art. 476, comma 2) richiede che l'atto sia di 'fede privilegiata' e che l'autore sia titolare di una funzione certificatoria riconosciuta da norme di fonte primaria o secondaria; non tutti gli atti pubblici hanno automaticamente tale qualifica.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione globale dei fatti (travisamento del fatto): sono invece rilevabili solo i travisamenti della prova oggettivamente impossibili o le violazioni di diritto; questioni non sollevate in appello sono inammissibili.
  • L'inutilizzabilità delle dichiarazioni di un coimputato, se non decisa dal giudice di merito, può comportare l'annullamento con rinvio degli effetti civili della sentenza; pertanto la difesa deve sollevare con chiarezza tali eccezioni nei gradi precedenti.
  • La prescrizione estingue il reato indipendentemente dalle questioni di merito; la Cassazione può annullare senza rinvio gli effetti penali quando sia intervenuta la prescrizione, ma lasciare questioni civili da decidere con rinvio.
  • La determinazione della pena e l'applicazione delle attenuanti restano largamente discretionarie per il giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione sono questioni tipicamente di merito: la valutazione della loro valenza probatoria è sottoposta alle massime di esperienza e difficilmente rivedibile in cassazione salvo travisamento probatorio.

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