Sentenza n. 6664/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza alla sentenza n° 509/2025 pubbl. il 16/01/2025, RG n. 6419/2024 – Sezione Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria De Renzis, divenuta definitiva in data 29.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro n. 509/2025, divenuta definitiva il 29 luglio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 509/2025 del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi al giudicato. Il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare la corretta esecuzione della pronuncia. La domanda è stata quindi esaminata nei limiti propri del giudizio di ottemperanza a sentenze civili, avente carattere meramente esecutivo e diretto esclusivamente ad accertare l'omissione o l'elusione del giudicato, senza possibilità di integrare il contenuto della sentenza o svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertato l'inadempimento dell'Amministrazione in ragione dell'assenza di chiarimenti sulla corretta esecuzione del giudicato e applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale del Ministero competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di sostituirsi all'Amministrazione o superare il dissenso di altre Amministrazioni entro i successivi 90 giorni. Non è stata disposta la penalità di mora, ritenendosi assenti i relativi presupposti attuali, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 600 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza anche per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, imponendo all'Amministrazione di conformarsi al relativo comando giudiziale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, comprese quelle emesse in funzione di giudice del lavoro, quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al relativo comando.
- Il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza civile passata in giudicato ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'omissione o l'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto della pronuncia né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Quando il ricorrente deduce l'inadempimento del giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della pronuncia, può essere accolta la domanda di ottemperanza sulla base dei principi in tema di onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente con la sentenza di ottemperanza quando non ne ricorrano attualmente i presupposti; essa può essere richiesta successivamente in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.
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