Cassazione Penale, Sentenza n. 27007/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cozzitorto era imputato per falsificazione di un verbale di notifica (art. 476, comma 2 c.p.) e per rifiuto/omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.). Impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, dopo annullamento parziale della Corte di legittimità, aveva rideterminato la pena per il falso (capo A), confermato le statuizioni civili anche con riferimento al capo B (estinto per prescrizione) e rigettato le richieste difensive. In Cassazione il ricorrente deduceva nullità per mancata comunicazione del rinvio d'udienza e vizio di motivazione, sostenendo in particolare che le firme apocrife non erano state apposte da lui e denunciando travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo di nullità procedurale: la trattazione era diventata irrevocabilmente scritta per istanza tardiva di trattazione orale e la difesa aveva depositato conclusioni, per cui il rinvio non ha leso il diritto di difesa. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivalutazione integrale della prova (violazione dei limiti di cui all'art. 606 c.p.p.), confermando la valutazione dei giudici di merito secondo cui il verbale con le firme apocrife era stato comunque sottoscritto e trasmesso all'Ufficio GIP e che erano emerse solide evidenze (combinazione temporale dei fatti, consulenza peritale) attribuendo la falsificazione all'imputato. Ha confermato le statuizioni civili relative al capo B, pur essendo il reato estinto per prescrizione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 476, comma 2 cod. pen.
Il falso in atto pubblico non può essere qualificato "innocuo" se è idoneo ad ingannare la fede pubblica; la valutazione della falsità e della sua attribuzione all'imputato può fondarsi su elementi peritali e su circostanze temporali e logistiche emerse nel dibattimento.
art. 328 cod. pen.
L'omissione o il ritardo nella comunicazione di un provvedimento urgente può integrare il reato di rifiuto/omissione di atti d'ufficio quando impedisce l'attivazione dei controlli; anche se il reato è estinto per prescrizione, la responsabilità civile può essere confermata.
art. 517 cod. proc. pen.
Richieste istruttorie o trasmissione atti al PM devono essere adeguatamente motivate; la Corte ha rigettato la richiesta di trasmissione ai sensi degli artt. 517, 518 e 521 c.p.p. per insussistenza di ragioni fondate.
art. 518 cod. proc. pen.
Vedi interpretazione congiunta agli artt. 517 e 521: la Corte non ha ritenuto fondata la richiesta di rimeditazione o trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
art. 521, comma 2 cod. proc. pen.
La norma citata è stata valutata in relazione alla possibilità di trasmettere atti al PM; la Corte territoriale ha ritenuto non sussistere i presupposti per la trasmissione richiesta.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La nullità per mancata comunicazione dell'udienza deve essere provata nella sua incidenza sul diritto di difesa; qui la Cassazione ha ritenuto irrilevante la mancata comunicazione del rinvio perché il rito era scritto e la difesa aveva depositato atti utili.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limite della cognizione in Cassazione: non è consentito chiedere la revisione integrale della prova; il ricorso che rappresenta una semplice rivalutazione del materiale probatorio è inammissibile se non dimostra la manifesta illogicità o insufficienza della motivazione dei giudici di merito.
Massime di principio
- La mancata comunicazione di un rinvio d'udienza non determina automaticamente la nullità se il processo si svolge per scritto e la difesa ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa mediante depositi: va valutato il concreto pregiudizio.
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione integrale della prova: il ricorso deve limitarsi a censurare vizi di motivazione evidenti e manifestamente illogici; mere contestazioni della valutazione probatoria dei giudici di merito vengono rigettate.
- La falsità in atto pubblico va valutata anche in base all'idoneità dell'atto a ingannare la fede pubblica; l'elemento soggettivo (dolo) può essere desunto da circostanze temporali e logistiche quando la perizia tecnica accerti l'apocrifia delle firme.
- Quando un reato si estingue per prescrizione, ciò non impedisce la conferma di eventuali statuizioni civili sulla base della responsabilità accertata in sede civile o dalla valutazione di merito.
- La prova peritale che accerta la falsità di firme è altamente significativa ma non esclusiva: la responsabilità può essere attribuita anche sulla base di elementi indiziari convergenti (presenza/assenza di persone in caserma, successione temporale degli atti, comportamenti dell'imputato).
- La difesa deve tempestivamente attivarsi per conoscere l'esito di udienze e rinvii; l'inattività o la genericità delle ragioni addotte in Cassazione riducono le chance di successo su questioni procedurali.
- Le richieste di integrazione istruttoria o trasmissione atti al PM devono essere specificamente motivate e fondate su elementi nuovi o necessari; altrimenti sono facilmente rigettabili.
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