Sentenza n. 447/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento dell’INPS all’obbligo di eseguire la sentenza TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 163 del 14 aprile 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario TFS)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che l’INPS non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 163/2025, non appellata e immediatamente esecutiva, che gli riconosceva il diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante applicazione dei benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Secondo il ricorrente, la buonuscita avrebbe dovuto essere rideterminata in euro 85.024,35, salvo miglior conteggio, con corresponsione della differenza rispetto ai 75.905,24 euro già liquidati; indicava il differenziale in euro 9.119,11 e quantificava il beneficio dei sei scatti in euro 9.120,83. Dopo la diffida del 7 maggio 2025, notificata insieme alla sentenza con termine di trenta giorni, e il sollecito del 17 luglio 2025, il ricorrente chiedeva l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la misura coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e le spese. L’INPS si è costituito il 6 ottobre 2026, depositando memoria e documenti oltre i termini di legge.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza ottemperanda era immediatamente esecutiva e non appellata, che agli atti non risultava l’adempimento e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, dalla notificazione del 7 maggio 2025. La memoria e la documentazione depositate dall’INPS oltre i termini non potevano essere considerate ai fini dell’accertamento dell’adempimento. Ha quindi ordinato all’INPS di eseguire entro trenta giorni la sentenza n. 163/2025, rideterminando l’indennità di buonuscita e includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, salvo quanto eventualmente già versato. In caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre accolto la domanda di misura coercitiva ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo gli interessi legali sulla somma complessivamente risultante dal giudicato dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino al soddisfo, anche in via sostitutiva tramite il commissario. Spese liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Collegio ritiene di accogliere anche la domanda di condanna dell’Amministrazione statale al pagamento di una somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), C.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, dal giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente sino al soddisfo da parte dell’Amministrazione stessa oppure, in mancanza dell’adempimento, in via sostitutiva dal Commissario ad acta.
La misura coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riconosciuta nel giudizio di ottemperanza e determinata, nel caso concreto, negli interessi legali sul credito risultante dal giudicato dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino al pagamento, anche sostitutivo.
art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.
la sentenza n. 163/2025 ottemperanda è immediatamente esecutiva (art. 112, comma 2, lett. b) C.p.a.) e non è stata appellata;
La pronuncia che riconosce il diritto del ricorrente è suscettibile di ottemperanza in quanto immediatamente esecutiva; la mancata impugnazione ne consolida l’obbligo di esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del Decreto-Legge n. 669/96 (conv. in Legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli Enti Pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 7 maggio 2025 agli indirizzi P.E.C. “notifica.attigiudiziari.direzionegenerale@postacert.inps.gov.it” e “notifica.attigudiziari.reggionellemilia@postacert.inps.gov.it”.
Per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici il termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali decorre dalla notificazione; la sua scadenza, in assenza di adempimento, consente di procedere in ottemperanza.
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
Pertanto, il ricorso va accolto con conseguente condanna dell’I.N.P.S. ad ottemperare alla sentenza dell’intestato T.A.R. n. 163/2025, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con riconoscimento del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387 e con il correlativo obbligo da parte dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
In esecuzione del giudicato, i benefici economici dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 devono essere riconosciuti mediante l’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una pronuncia immediatamente esecutiva e non appellata, accertato che l’amministrazione non vi ha dato adempimento e che è decorso il termine legale previsto per l’esecuzione, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine, nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza e definirne termine e attività sostitutiva.
- La misura coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino al soddisfo, anche quando il pagamento avvenga in via sostitutiva mediante commissario ad acta.
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